Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 17 ottobre 2016, n. 325777

Esercizio dell’attività di acconciatore fuori dai locali dell’impresa

 

Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre u.s. è stato sottoposto a questa Amministrazione un quesito in ordine alla questione «se un’acconciatrice, in possesso della qualifica, titolare di un proprio negozio e regolarmente iscritta alla camera di commercio, possa prestare servizio di acconciatore saltuariamente presso una casa di riposo» ovvero se «debba la stessa casa di riposo presentare una scia per iniziare l’attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla camera di commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale direttore tecnico». In caso di accoglimento della prima delle due ipotesi alternative sopra prospettate, domanda inoltre codesto Ufficio se l’acconciatrice «debba ricevere compenso direttamente dall’ospite della casa di riposo».

In merito si esprime il parere nel seguito dettagliato.

La legge 17 agosto 2005, n. 174, ha come noto introdotto la disciplina dell’attività professionale degli acconciatori, innovando e sostituendo le previgenti disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, abrogate nei termini di cui all’articolo 7 della novella.

L’articolo 2 della legge stabilisce, al comma 3, che «l’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni».

Fermo restando il divieto di svolgimento dell’attività professionale «in forma ambulante o di posteggio» sancito dal successivo comma 4, la disciplina richiamata non risulta ostativa rispetto all’ipotesi di resa dei servizi da parte dell’acconciatore presso i locali di una casa di riposo. Essa esplicitamente prevede che l’attività possa essere svolta presso una sede designata dal cliente, «nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali» (i quali usualmente rimandano all’identificazione delle esigenze del cliente che richiedono eccezionalmente l’intervento dell’acconciatore presso il proprio domicilio o presso altro luogo ove egli si trova, ricomprendendovi in ogni caso le esigenze connesse a motivi di salute del cliente destinatario del servizio, mentre per altro verso recano la prescrizione dei requisiti igienici al cui rispetto è in ogni caso tenuto l’operatore professionale). E’ dunque consentito lo svolgimento dell’attività professionale dell’acconciatore il quale, come esposto dall’interrogante, presti il proprio servizio «saltuariamente presso una casa di riposo». Si deve inoltre anche evidenziare, benché questa ipotesi non sia oggetto della richiesta di parere in esame, che sarebbe parimenti consentito dalla vigente normativa, e dalla disposizione richiamata (che è esplicita nel far salva «la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni»), l’esercizio dell’attività professionale in forma non saltuaria presso i locali di una casa di cura, fatto salvo in questo caso il rispetto della disciplina in materia di SCIA e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e contrattualistici, che esulano dall’alveo di competenza di questa Amministrazione.

E’ appena il caso di rilevare che, anche nell’ipotesi, sopra esposta, di esercizio stabile dell’attività presso una casa di cura non sarebbe configurabile la fattispecie ipoteticamente rappresentata da codesto Ufficio, consistente nella presentazione da parte dell’istituto di cura di «una scia per iniziare l’attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla camera di commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale direttore tecnico»: mentre non ricorre alcuno dei presupposti necessari per la sua concreta percorribilità, in una simile circostanza la titolarità e responsabilità dell’attività di acconciatura andrebbe comunque ricondotta in capo all’impresa, tenuta alla SCIA ed ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest’ultima e la casa di riposo dovrebbero essere regolati facendo ricorso all’ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell’ordinaria disciplina civilistica.

Quanto da ultimo esposto vale anche ad individuare la risposta all’ultimo quesito formulato alla scrivente Amministrazione, relativo alla questione se l’acconciatrice «debba ricevere compenso direttamente dall’ospite della casa di riposo». Risposta che non può che variare in relazione al concreto regolamento dei rapporti giuridici tra le parti (l’ospite della casa di riposo, nonché destinatario del servizio, da un lato, e dagli altri l’operatore professionale e l’istituto di cura), ben potendo rinvenirsi tanto ipotesi di retribuzione immediata del servizio da parte dell’ospite fruitore, quanto di fornitura di esso nell’ambito dei servizi offerti dall’istituto e dunque di retribuzione del lavoro svolto dall’acconciatore direttamente da parte dell’istituto di cura e dunque solo in via mediata ed indiretta da parte dell’ospite della casa di riposo.