Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 ottobre 2016, n. 20975

Tributi - IRAP - Rimborso - Reddito relativo all’attività di sindaco di società di capitali

 

Fatto e diritto

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della S.C.A. di P.R., C.E. e B.B., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 56/08/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso per Irap relativa agli anni 1998 e 1999.

La CTR, in particolare, premesso che il reddito in relazione al quale si chiedeva il rimborso Irap era quello generato dall’attività di sindaco di società di capitali e non anche quello derivato dall’attività di commercialisti, accoglieva la domanda e dichiarava dovuto l’intero rimborso richiesto.

Conviene senz’altro esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Agenzia delle Entrate, denunziando violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 n. 4) cpc, lamenta che la CTR, nell’accogliere la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, per le sole prestazioni relative collegi sindacali, abbia accolto la domanda di restituzione dell’intero importo.

Il motivo è fondato.

La CTR infatti, pur dando atto che i contribuenti insistevano per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attività di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell’attività di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo Irap per il solo reddito generato dall’ attività di sindaco di società di capitali, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, che aveva appunto ad oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all’attività di sindaco, dichiarando però dovuto il rimborso Irap per l’intero importo richiesto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Friuli - Venzia Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.