Prassi - INPS - Messaggio 10 novembre 2017, n. 4476

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017

 

Come è noto, a partire dall’anno 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.

Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.

Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.

Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.

Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.