Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20816

Tributi indiretti - Imposte di registro, catastali e tavolari - Immobili agricoli - Trasferimento del maso chiuso

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. G.B. impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'agenzia delle entrate aveva provveduto al recupero di una quota delle imposte di registro, catastali e tavolari versate in misura agevolata in occasione del trasferimento del maso chiuso a lui venduto da G.F.. La commissione tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria provinciale di secondo grado sul rilievo che l'agevolazione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 99/2004 spettava nel caso di trasferimento di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso, indipendentemente dal fatto che gli edifici che ne facevano parte non fossero funzionali all'attività agricola.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato ad un motivo.

Resiste il contribuente con controricorso illustrato con memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..

3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo numero 99/2004 ed all'articolo 9 del decreto legge 557/93. Sostiene che l'agevolazione di cui si tratta non può riguardare l'abitazione del titolare dell'azienda poiché essa ha caratteristiche di lusso e neppure può riguardare altri due subalterni che, in quanto non abitati, benché siano abitazioni, non possono essere considerati rurali.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Rileva la Corte che la ricorrente, la quale assume nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata il 29.2.2012, ha omesso di depositare copia autentica della sentenza stessa con la relazione di notificazione, così come prescritto dall'art. 369 cod. proc. civ.. La Corte di legittimità, con un recente arresto (Cass. SS.UU. n. 10648 del 02/05/2017), ha affermato il principio secondo cui "In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio." Nel caso che occupa il controricorrente ha affermato, nel controricorso, che la sentenza d'appello è stata notificata il 29.2.2012, con ciò confermando quanto dichiarato dall'agenzia delle entrate nel ricorso, e, tuttavia, ha depositato la sola copia autentica della sentenza impugnata, non già la relata di notifica della stessa. Ne consegue che, essendo irrilevanti le mere dichiarazioni delle parti, ancorché convergenti, in ordine all'avvenuta notifica della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna l'agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 7.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.