Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 marzo 2017, n. 6628

Tributi - IVA - Credito IVA non dichiarato - Emendabilità della dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria

 

Rilevato che

 

1. si tratta di cartella di pagamento notificata il 20/1/2011, su controllo formale del mod. Unico 2007, con recupero a tassazione del credito Iva non dichiarato nel mod. Unico 2006 ma oggetto di dichiarazioni integrative del 29/1/2007 e 23/12/2010, ritenute tardive;

2. i giudici d’appello hanno ritenuto emendabile la dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e quindi legittimo il credito Iva, di cui il contribuente aveva dato completa giustificazione;

3. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, co. 8-bis, e 8, co. 6, del d.P.R. 322/98, poiché la dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente sarebbe ammissibile entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte di recente chiarito che, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998 — ossia: i) il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ex art. 2, comma 8 bis, per emendare errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito; II) i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per emendare errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione; III) il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, per il rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 — in ogni caso "il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributario" (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378), e ciò anche a fronte di pretesa tributaria azionata dal fisco "con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato", purché sia fornita la prova delle circostanze allegate (in senso conforme v. già Cass. nn. 21740/15, 10775/15, 26198/14, 3754/14, 2226/11); peraltro nel caso di specie non risultano prospettate in ricorso ulteriori questioni che intercettino i canoni elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 17757 e 17758 del 2016;

6. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-L, ord. n. 1778/16 e Cass. VI-T, ord. n. 18893/16).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.