Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 20925

Modalità attuative del decreto 10 agosto 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al decreto 7 luglio 2016

 

Art. 1

Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse

 

1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 deve trasmettere, entro il 31 gennaio 2017, per il tramite della stessa Autorità marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;

b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016);

c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016, se depositate all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, così come indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016.

 

Art. 2

Requisiti di ammissibilità

 

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;

il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016;

l'unità deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);

l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.

 

Art. 3

Attestazione del periodo di arresto

 

1. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzoposta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unità, la seguente documentazione:

la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;

l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati;

un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.

2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'Autorità marittima, la seguente documentazione:

copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità;

certificato di iscrizione al RIP;

estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

 

Art. 4

Inammissibilità

 

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016;

2. L'unità che ha usufruito della deroga prevista all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 ed è stata autorizzata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016.

 

Art. 5

Ulteriori adempimenti

 

1. L'Autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i dieci anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorità di gestione, dell'Autorità di audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea;

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'Autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

 

Art. 6

Obblighi del beneficiario

 

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

 

Art. 7

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.

 

Art. 8

Modalità di istruttoria dell'istanza

 

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 9, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria;

3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2016 è erogato in un'unica soluzione previo controllo di I livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

 

Art. 9

Criteri di selezione

 

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri

a) maggior numero di kW dell'imbarcazione;

b) maggior numero di GT dell'imbarcazione;

secondo la tabella di seguito riportata:

 

Criteri di selezione

Descrizione

Classe

Coefficiente

Peso

Punteggio P=CxPs

Punteggio Complessivo

GT 0<x<25 0 5    
25<x<50 0,2
50<x<100 0,4
100<x<250 0,6
250<x<500 0,8
x>500 1
Kw 0<x<50 0 5  
50<x<100 0,2
100<x<150 0,4
150<x<250 0,6
250<x<400 0,8
x>400 1

 

Art. 10

Ulteriori disposizioni

 

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016.

 

Allegato 1

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 01 febbraio 2017, n. 26.