Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2018, n. 2566

Tributi - IVA - Agevolazioni fiscali prima casa - Aliquota ridotta - Revoca - Termine triennale di decadenza dell’azione accertativa - Applicabilità della proroga biennale del termine ex art. 11, co. 1-bis, della Legge n. 289 del 2002 - Esclusione

 

Svolgimento del Fatto

 

§.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che, respingendo il ricorso proposto da F.D., aveva confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione di maggiore IVA ed applicazione di sanzioni e delle successive cartelle di pagamento e atto di iscrizione ipotecaria, emessi a seguito della revoca dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, con l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento prevista dal n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; revoca disposta dall'amministrazione finanziaria sul rilievo che la contribuente non aveva stabilito la residenza nell'abitazione acquistata con la predetta agevolazione entro 18 mesi dalla registrazione dell'atto.

I giudici di appello avevano preliminarmente respinto l'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente, fondata sulla circostanza che gli atti impugnati erano stati notificati oltre il triennio dallo spirare del termine di 18 mesi dalla registrazione dell'atto, sostenendo che l'amministrazione finanziaria non era decaduta dal potere accertativo, essendo applicabile al caso di specie, ex all'art. 11, comma 1-bis, della legge n. 289 del 2002, la proroga biennale prevista dal comma 1 della medesima disposizione, applicabile anche all'ipotesi di aliquota agevolata del 4%. Avverso detta statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

La ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni di diritto

 

§.2. La ricorrente, con l'unico motivo, censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 11, comma 1 e 1 bis della legge n. 289 del 2002, dell' art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 3 legge n. 212 del 2000, sostenendo che erroneamente i giudici di prime cure ed i giudici di appello avevano applicato la proroga di cui all'art. 11 commi 1 e 1 bis della L. 289/2002, nonostante la lettera della disposizione stabilisse - in deroga all'art. 3 della L. 2000 n. 212 - che i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta " sono prorogati di due anni per gli atti pubblici... registrati entro il 30.11.2002", mentre l'atto di compravendita in oggetto era stato registrato successivamente a detta data. Deduce altresì che la normativa citata fa riferimento ad ipotesi di definizione agevolata estranee al caso di specie, di cui la ricorrente non può beneficiare.

§.2.1. La decisione assunta dai giudici di merito non è conforme all'orientamento del Supremo consesso di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 18574 del 2016), che, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza della quinta sezione civile (e della articolazione della suddetta nell'ambito della sesta sezione) proprio in ordine alla applicabilità della proroga del termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, previsto dall'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 con riguardo a violazioni concernenti, come nella specie, la fruizione dell'aliquota agevolata dell'IVA in caso di acquisto della prima casa, ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, in base al quale il predetto termine "non può essere prorogato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. n. 289 del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4 per cento". Ciò, in quanto l'art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole».

Le S.U. della Cass. n. 5925 del 2017, hanno osservato nell'occasione che "l'ambito dell'imposizione è tracciato dal legislatore (in positivo come in negativo) attraverso la precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che in relazione alle norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente " i confini semantici del suddetto dato normativo espresso" e "che la disciplina derogatoria in genere è da ritenersi di stretta interpretazione", traendo da ciò la conclusione che "non può ritenersi ammessa un'operazione ermeneutica che, sia pure attraverso una interpretazione logico-sistematica, si spinga oltre la lettera della legge, nella specie ritenendo spettante all'Amministrazione un più ampio termine per l'accertamento in relazione ad un tributo (IVA) per il quale tale più ampio termine non è stato espressamente previsto".

§.2.2. Il Supremo consesso ha, altresì, precisato che «che alla stregua del citato articolo 11, siccome interpretato da condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità (tra le altre v. Cass. 2017 n. 592; ord. nn. 19248 del 2014 e 21955 del 2012 nonché sent. nn. 24575 e 12069 del 2010), non può escludersi la possibilità di fruire della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni nonché sull'incremento del valore aggiunto, anche nelle ipotesi di definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte», ma non per la rettifica e la liquidazione dell'IVA, anche agevolata. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che con l'atto di trasferimento immobiliare, la contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo dell'aliquota Iva agevolata al 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso, dalla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. n. 633/72, con atto registrato il 20.02.2003; di talché l'avviso d'accertamento era stato notificato il primo marzo 2008, quando era oramai decorso il termine decadenziale entro il quale l'ufficio poteva esercitare la sua potestà impositiva, non valendo, la proroga biennale citata, non essendo tale imposta contemplata dall'art. 11 commi 1 e 1 bis della legge n. 289 del 2002.

§.3. La sentenza impugnata non è orientata a questo criterio ermeneutico sicché essa, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata senza rinvio, potendo la causa essere immediatamente decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza, sullo specifico profilo, giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio della contribuente;

Dichiara compensate le spese di lite dell'intero giudizio.