Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 03 marzo 2017
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Art. 1
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 26 è sostituito dal seguente:
«26. | Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati; b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati; c) saldature per la connessione di fili e cavi; d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C. |
Scade il 30 giugno 2021» |
b) il punto 31 è soppresso;
c) è aggiunto il seguente punto 31-bis:
«31-bis. | Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. | Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; b) 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro; c) 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.» |
d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:
«43. | Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. | Scade il 15 luglio 2023» |
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 marzo 2017, n. 62.