Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2017, n. 5454

Trattamento pensionistico - Diritto di opzione - Riliquidazione della pensione secondo il sistema retributivo - Inps - Domanda

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 9/5 - 21/5/2011 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione di B.G., ex dipendente E. fino al 31.12.2001, avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che, da una parte, gli aveva respinto la domanda nei confronti dell'Inps volta al riconoscimento del diritto di opzione ex art. 1, co. 23, I. n. 335/95 in favore del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo e, dall'altra, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda subordinata di più favorevole riliquidazione della pensione secondo il sistema retributivo.

La Corte partenopea, dopo aver dato atto della circostanza che all'udienza del 16.3.2005 il procuratore del ricorrente aveva dichiarato che l'Inps aveva adeguato l'importo della pensione nei termini di cui alla domanda subordinata relativa alla corretta liquidazione della pensione secondo il sistema retributivo e che la relativa statuizione di cessazione della materia del contendere non era stata oggetto di specifiche censure, ha circoscritto l'esame del gravame al contenuto della domanda principale.

A tal riguardo la Corte di merito ha osservato che la domanda era stata inizialmente formulata per il riconoscimento del diritto al trattamento di miglior favore tra il sistema retributivo del Fondo per i dipendenti del settore elettrico e quello contributivo dell'A.G.O., ma che la stessa era stata poi modificata in maniera inammissibile nelle conclusioni dell'atto di appello, in cui il miglior trattamento era stato invocato con riferimento alla diversa comparazione tra il sistema retributivo F.P.E e quello A.G.O. Inoltre, secondo i giudici d'appello, il ricorrente non aveva provato, né tantomeno dedotto, di aver richiesto all'Inps i conteggi strumentali all'esercizio della predetta opzione prima della domanda di pensione, né rilevava che egli avesse rivolto tale istanza all'ente previdenziale successivamente alla liquidazione della prestazione, allorquando la domanda non poteva essere più utilmente finalizzata all'esercizio del diritto di opzione, ormai consumatosi per effetto dell'avvenuto calcolo del trattamento pensionistico.

Per la cassazione della sentenza ricorre il B. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'Inps.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con un solo articolato motivo il ricorrente denunzia i seguenti vizi dell'impugnata sentenza: - Errata interpretazione della domanda in relazione all'art. 1, comma 13, della legge 8.8.1995 n. 335 e all'art. 3 del d.lgs 16.9.1996 n. 562, lett. a) e b);

- violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 437 c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

In pratica, il ricorrente sostiene che la Corte di merito lo avrebbe erroneamente equiparato a quei lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano raggiunto un'anzianità contributiva nel Fondo pensionistico elettrici (F.P.E.) inferiore ai diciotto anni e tale errore avrebbe indotto i giudici di seconde cure a ritenere la domanda di riliquidazione della pensione come subordinata all'esercizio del diritto di opzione tra il trattamento pensionistico retributivo o contributivo. Invece, alla data del 31.12.1995 egli aveva già maturato, in forza dell'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, il diritto alla liquidazione della pensione secondo il sistema retributivo, per cui non c'era bisogno di esercitare alcun diritto di opzione che, al contrario, poteva valere solo per coloro che a quella data non avevano maturato la suddetta maggiore anzianità.

Quindi, aggiunge il ricorrente, la richiesta formulata in appello non poteva ritenersi inammissibile perché era diretta solo a far valere il diritto al trattamento pensionistico di miglior favore di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996, vale a dire tra quello computato tenendo conto del limite dell'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O) e quello calcolato tenendo come riferimento il tetto massimo dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini della individuazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335 del 1995.

2. Il ricorso è infondato.

Invero, il giudice d'appello ha dimostrato di aver correttamente interpretato la domanda nel momento in cui ha fatto riferimento alla circostanza che il B. aveva maturato diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.95, spiegando che la domanda era stata inizialmente formulata per il riconoscimento del diritto al trattamento di miglior favore tra il sistema retributivo del Fondo pensione dei dipendenti del settore elettrico (F.P.E.) e quello contributivo dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.).

In modo altrettanto chiaro la Corte territoriale ha precisato che tale domanda era stata poi modificata in maniera inammissibile nelle conclusioni dell'atto di appello, in quanto l'appellante aveva finito per invocare il miglior trattamento con riferimento alla diversa comparazione tra il sistema retributivo F.P.E e quello retributivo A.G.O.

3. Oltretutto, il medesimo ricorrente riporta nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. il contenuto integrale della domanda formulata in primo grado, dalla quale si evince l'esattezza dell'inquadramento della questione ad opera dei giudici d'appello.

Infatti, il tenore della domanda, come trascritta dal ricorrente in omaggio al principio dell'autosufficienza, era il seguente: "1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad esercitare il diritto di opzione scegliendo il trattamento di miglior favore tra il sistema retributivo del FPE e quello contributivo AGO di cui agli artt. 1-3 d.lgs 562/96 e quindi 2 "condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico annuo di euro 37.747,35 pari ad euro 2.903,64 mensili con decorrenza dal 1 gennaio 2002".

Nel tentativo di superare il chiaro ed inequivocabile tenore letterale di tali conclusioni, così come correttamente recepite dai giudici d'appello, il B. si sforza di sostenere nel ricorso che tale domanda doveva necessariamente interpretarsi come esercizio del diritto al miglior trattamento economico, ma pur sempre nell'ambito del criterio retributivo determinabile con una base retributiva pensionabile con riferimento al FPE e/o quella con l'AGO, arrivando a precisare, in sede di memoria, che il riferimento in prime cure al calcolo con il sistema "contributivo" doveva valutarsi come mero errore ovvero elidersi dalla interpretazione della domanda di guisa che la causa petendi ed il petitum potessero avere un senso logico.

4. Senonché, il ricorrente non formula alcuna censura alla parte della motivazione nella quale è ben spiegato che all'udienza del 16.3.2005 il procuratore di parte attrice aveva dichiarato che l'Inps aveva adeguato l'importo della pensione nei termini di cui alla domanda subordinata, vale a dire quella relativa alla corretta liquidazione della pensione secondo il sistema retributivo. A tal riguardo la stessa Corte chiarisce che la statuizione contenente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda subordinata non era stata oggetto di specifiche censure da parte dell'appellante, il quale aveva concluso per l'accoglimento della domanda formulata in via principale, vale a dire quella sopra trascritta nella memoria ex art. 378 c.p.c. dal medesimo ricorrente col chiaro riferimento al diritto di opzione per la scelta del trattamento di miglior favore tra il sistema retributivo del FPE e quello contributivo AGO di cui agli artt. 1-3 d.lgs 562/96.

5. E', infine, altrettanto congrua ed immune da rilievi di legittimità la parte della motivazione, non fatta oggetto di specifica censura, incentrata sul rilievo del documentato tardivo esercizio del diritto di opzione di cui trattasi, in quanto l'istanza di riliquidazione della pensione era stata presentata dal ricorrente in data 12.12.2002, cioè in epoca successiva all'avvenuta liquidazione della stessa pensione alla quale un tale diritto di scelta era strumentalmente preordinato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3100,00, di cui € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.