Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2016, n. 13252

Stranieri - Decreto di espulsione - Ricorso - Motivi di salute ostativi alla espulsione

Premesso

 

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

«1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra M.L.J.D., cittadina peruviana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 10 aprile 2015 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La sig.ra J.D. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L’autorità intimata non ha svolto difese.

2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace, a fronte della deduzione di motivi di salute ostativi alla espulsione, derivanti dalla necessità di osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intervento chirurgico di asportazione di ovaie, tuba, utero e linfonodi circostanti la pelvi e l’addome a causa di un tumore, si sia limitato a motivare, illegittimamente, che la ricorrente "sebbene lamenti problemi di salute, non ha chiesto alcun permesso in merito".

2.1. — Il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte ribadito che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. 1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest'ultima resa a sezioni unite).

3. - Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata, è infondato, recando invece quest’ultima una motivazione, ancorché errata, per quanto appena chiarito, in quanto basata sulla ritenuta necessità della richiesta di uno specifico permesso di soggiorno da parte dello straniero.

4. — Il terzo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della ostativìtà all’espulsione delle indicate condizioni di salute della ricorrente, è assorbito nell’accoglimento del primo.»;

che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

 

Considerato

 

Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;

che il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui alla medesima, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al n. 2.1 della relazione stessa;

che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.