Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2017, n. 24904

Licenziamento - Reintegra - Risarcimento del danno - Detrazione dell'aliunde perceptum - Conciliazione intervenuta tra le parti - Transazione ad oggetto di ogni controversia insorta, traente origine dal rapporto di lavoro - Cessazione della materia del contendere

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

1. La Corte di appello di Roma ha annullato il licenziamento intimato in data 31.8.2011 a M.C. dalla Provincia Romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi ente gestore del V.E.L. e ne ha ordinato la reintegrazione condannando la datrice di lavoro al conseguente risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 con detrazione dell'aliunde perceptum, condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Il giudice di appello, per quanto ancora qui interessa, accogliendo il primo ed il quarto motivo di ricorso e restando così assorbito l'esame delle altre censure formulate nel gravame, ha accertato che la conciliazione intervenuta tra le parti in data 26 luglio 2010, letta anche alla luce della proposta formulata dal lavoratore in data 23 giugno 2010, doveva essere interpretata nel senso che per effetto della soppressione del posto di lavoro di istruttore di nuoto e assistente ai bagnanti - conseguente alla chiusura della piscina - le parti avevano convenuto concordemente una temporanea riduzione dell'orario di lavoro con assegnazione ad equivalenti mansioni di insegnante di attività varie fino al 31.8.2011 e che alla scadenza del termine l'orario sarebbe dovuto tornare quello stabilito all'atto dell'assunzione. Che pertanto il licenziamento, intimato a cagione della mancata accettazione della conversione definitiva dell'orario a part time proposta in data 26.7.2011, era nullo perché intimato in violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Provincia Romana dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli infermi, ente gestore del V.E.L., ed articola quattro motivi. Resiste con controricorso M.C..

4. In prossimità dell'udienza di discussione è stato depositato verbale dal quale si evince che le parti hanno conciliato la controversia tra loro pendente in data 23 marzo 2016 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

5. Poiché dal verbale si evince che le parti con la sottoscrizione hanno inteso conciliare e transigere ogni controversia insorta tra le stesse traente origine dal rapporto di lavoro alle condizioni nello stesso indicate, con riguardo alla presente controversia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio come dalle stesse convenuto (cfr. punto otto del verbale prodotto).

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.8