Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 settembre 2017, n. 20773

Inail - Premi assicurativi - Soggetti colpiti da eventi alluvionali - Diritto alla restituzione - Sussiste

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 2.11-20.12.2010 nr. 998/2010 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria (nr. 535 del 29.10.2009), che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti dell'INAIL dalla società B. & C. sas per la restituzione dei premi versati in eccedenza negli anni 1994-1995-19961997 rispetto alla misura del 10% prevista, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Piemonte nel novembre 1994, dal combinato disposto degli articoli 9 co. 17 L. 289/2002- 4 co. 90 L. 350/2003- 3 quater L. 17/2007;

che avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso, affidato a due motivi- oltre a dedurre la violazione della disciplina europea sul divieto degli aiuti di Stato- al quale ha opposto difese la società B. & C. sas;

che le parti hanno depositato memoria;

 

Considerato

 

che l'INAIL in questa sede ha denunziato:

- con il primo motivo- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 3 quater co.1 DL 300/2006- 4 co. 90 L. 350/2003- 9 co. 17 L. 289/2002- 6 co. 2 e 3, 7bis, 7 co. 1, 13 DL 646/1994: ha censurato la sentenza per avere esteso la applicazione della disciplina di favore prevista dal combinato disposto delle norme richiamate in rubrica ai premi INAIL ed ha assunto che la stessa era relativa ai soli versamenti tributari;

- con il secondo motivo - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc- violazione degli articoli 3 quater co. 1 DL 300/2006- 4 co. 90 L. 350/2003- 9 co. 17 L. 289/2002- 6 co. 13, 7 co. 1, DL 646/1994: ha impugnato la statuizione di applicabilità del beneficio anche al fine di ottenere la restituzione dei premi già spontaneamente versati ( per la quota eccedente quella dovuta in base alla normativa di sostegno); da ultimo l'INAIL ha prospettato il contrasto della legislazione nazionale rilevante in causa con la normativa dell'UNIONE EUROPEA sugli aiuti di Stato.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, nei limiti di cui segue;

che sulla questione di causa si è già formato un consolidato orientamento di questa Corte, anche alla luce dello ius superveniens di cui alla decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 ( in G.U. U.E. del 18.2.2016), a partire dalle sentenze 17/06/2016 nr.12603 e 30/06/2016, n. 13458, cui in questa sede va data continuità nel senso che:

- il beneficio di cui all'art. 4.co. 90 L. 350/2003 non riguarda solo i tributi ma anche i contributi previdenziali ed i premi assicurativi (come già argomentato da Cass. Sez. lav. nr. 11247/2010; nr. 11133/2010);

- la norma suddetta non si riferisce alle sole posizioni ancora pendenti ma determina, altresì, il diritto al rimborso di quanto già versato in misura eccedente la quota agevolata (in continuità con gli arresti sopra citati nonché con Cass. sez. tributaria nr. 20641/2007; sez. VI, 12/06/2012, n. 9577).

- deve tuttavia applicarsi in questa sede di legittimità la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 (atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E), in quanto il ricorso in cassazione investe la interpretazione delle norme sulle quali ha inciso lo ius superveniens, al quale il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio ( decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento di presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito);

- nella fattispecie di causa, in cui la controversia verte sul mancato riconoscimento del beneficio da parte dell'Ente assicurativo, non rileva quanto statuito dalla Commissione circa la assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti concessi (con conseguente esenzione dello Stato dall'obbligo del recupero) in quanto non si tratta di aiuti concessi ma di aiuti in essere giacché la loro concessione è sub iudice ;

- secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, le agevolazioni previste dalla I. n. 350 del 2003, pur realizzando aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del T.F.U.E. incompatibili con il mercato interno, possono essere tuttavia accordate a livello individuale in due ipotesi, tra loro alternative:

1) qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile (nella specie, regolamento n. 1407 del 2013 e 717/2014 per i settori della pesca ed acquacoltura); a tale ipotesi va naturalmente aggiunta quella in cui l'aiuto rientri in un altro regolamento di esenzione (articolo 3 della decisione della Commissione Europea)

2) qualora l'aiuto possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E.;

che lo ius supervenies impone un accertamento di fatto sicché la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice- che si individua nella Corte d'appello di Torino in diversa composizione- affinché provveda alla applicazione dello ius superveniens accertando :

- in primo luogo, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis o di altro regolamento di esenzione- la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio (arg. ex Cass. n. 6756 del 2012)- tenendo conto, in particolare, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 107 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011);

- nel caso in cui la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l'importo del danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione, da accertare a livello della stessa impresa, e dall'altro, nell'ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e contributi previdenziali; all'esito delle predette verifiche l'aiuto oggetto dell'attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo;

che in sede di rinvio sarà consentita la esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass. sez. lav. sent. Nr 13458/2016) dovendo l'impresa allegare (prima) e dimostrare (poi) la ricorrenza delle condizioni per la legittimità dell'aiuto rese necessarie soltanto da una normativa sopravvenuta in corso di causa;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.