Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 06 giugno 2016, n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.

2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente:

1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

 

Art. 3

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

 

1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:

a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;

b) la versione in bozza del PEI;

c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.

3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 luglio 2016, n. 170.