Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2016, n. 15099

Inps - Intimazione di pagamento - Opposizione - Competenza per materia

Fatto e diritto

 

Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro C. A. proponeva opposizione ad intimazione di pagamento nei confronti dell’INPS c di Equitalia Sud s.p.a.

L’adito giudice declinava la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Nola.

Il Tribunale di Nola, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, con ordinanza del 18 novembre 2015, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza osservando: che l’opposizione in questione, fondata su plurimi morivi, doveva essere qualificata in parte come opposizione all’esecuzione ed in parte come opposizione agli atti; che nelle opposizioni all’esecuzione non ancora iniziata (come nel caso in esame) la competenza per territorio - vertendosi in materia di previdenza ed assistenza - andava determinata con riferimento all’art. 444 c.p.c. stante il richiamo effettuato dall’art. 618 bis c.p.c.; che - rientrando la controversia avente ad oggetto gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore ( ai sensi dell’art 444, co. 10, c.p.c.) non trovando applicazione il comma 3° del citato art. 444 c.p.c., secondo il nuovo e consolidato orientamento di questa Corte - competente per territorio a decidere la presente controversia era il Tribunale di Napoli nella cui circoscrizione risiede il C..

Il Pubblico Ministero, ha reso le sue conclusioni nel senso della determinazione della competenza del Tribunale di Napoli.

Osserva il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero sono condivisibili.

Vale premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9747 del 7 maggio 2014; Cass. n. 22730 del 11/12/2012; ), nell'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (come nel caso di specie) la competenza per territorio in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è disciplinata dall’art. 444 c.p.c., in quanto l'art. 618 bis c.p.c., comma 1, rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il medesimo art. 618 bis, comma 2 per l’opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi (Cass. sez. unite n. 841/2005; nello stesso senso, Cass. n. 20891/2009).

Questa Corte ha avuto modo, altresì, di chiarire che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma. (Cass. n. 23141 del 07/11/2011; Cass. n. 21317 del 09/11/2004; Cass. n. 11646 del22/06/2004; Cass. n. 18013 del 25/11/2003 tra le varie).

In applicazione dì tali principi la competenza per territorio a decidere la presente causa, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo a carico del C., spetta al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel cui circondario ricade il luogo di residenza del predetto.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Indica il giudice dei lavoro presso il Tribunale di Napoli quale giudice competente; nulla per le spese.