Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4418

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Notifica a mezzo posta - Mancata notifica per errore del servizio postale - Rinnovo della notifica oltre termine - Notifica andata a buon fine ma in ritardo - Inammissibilità dell’appello

 

Considerato che

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 258/37/12, depositata il 4.12.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Roma, la quale aveva accolto l'istanza di rimborso di imposte della BNP Paribas.

Ha riferito che la società B. s.r.l. subiva ritenute d'imposta su interessi attivi, pari ad € 39.542,59, che erroneamente non dichiarava nell'Unico 2001 per l'anno d'imposta 2000, ma che indicava nella dichiarazione 2002 per i redditi 2001.

Non essendo stato riconosciuto il credito dall'Ufficio la società con istanza del 14.06.2005 richiedeva il rimborso delle imposte non dovute. Poiché nelle more la BNL aveva acquistato nel 2002 un ramo d'azienda della medesima società, che comprendeva il suddetto credito d'imposta, la banca reiterava la richiesta di rimborso il 24.11.2006. A tale istanza faceva seguito il silenzio rifiuto della Agenzia, avverso il quale l'istituto di credito proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accolto con sentenza n. 218/31/2010.

L'Ufficio impugnava la sentenza, ma l'appello era dichiarato inammissibile perché tardivo con la pronuncia ora oggetto di ricorso.

L'Amministrazione, con unico motivo, si duole della decisione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., perché il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini formulata nelle memorie depositate il 6.12.2011.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione.

Si è costituita la banca, che ha eccepito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

La contribuente ha depositato ritualmente anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.

 

Rilevato che

 

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo e va pertanto rigettato.

È inammissibile perché è contestato, sotto l'aspetto del vizio motivazionale, un vizio processuale. L'oggetto della censura, l'omessa decisione sull'istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non incide sulla motivazione, ma sulla questione preliminare, proposta, sostiene l'Agenzia, proprio al fine della valutazione nel merito dell'appello attesa la tardività della notifica. Ne discende dunque che erroneamente è stato invocato il vizio previsto dall'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., anzicchè il n. 4.

Il motivo è inammissibile anche per sopravvenuto difetto di interesse. L'Amministrazione ha riferito che la notifica dell'atto di appello non andò tempestivamente a buon fine per responsabilità del servizio postale. In particolare, nonostante il corretto indirizzo del luogo di destinazione, come da avviso di ricevimento compilato dall'ufficio, fu notificato dall'addetto postale ad un indirizzo errato, tornando indietro per rifiuto dell'atto. La notifica fu poi successivamente rinnovata correttamente (dopo 34 giorni), raggiungendo finalmente il destinatario, ma in ritardo.

Ora, in merito alla tardività della notifica questa Corte ha affermato che nella ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, sent. 14594/2016; 19059/2017; 8445/2018)). Nel caso di specie la stessa Amministrazione, avvedutasi della mancata notifica, si è riattivata solo dopo 34 giorni, tempo ingiustificato né altrimenti motivato da eccezionali circostanze. Pertanto mancavano comunque i presupposti per l'accoglimento della istanza di rimessione in termini.

Ciò è sufficiente a reputare inammissibile il ricorso per sopravenuto difetto di interesse, atteso che la giurisprudenza nelle more intervenuta imporrebbe la pacifica reiezione della istanza di rimessione in termini, con conseguente applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 360 bis n. 1 c.p.c. (cfr. Sez. U, sent. n. 7155/2017).

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che

all'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in € 5.200,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come dovuti per legge.