Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 ottobre 2016, n. 21626

Iscrizione ipotecaria - Mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi - Illegittimità dell'iscrizione perché effettuata su immobile in comproprietà con altro soggetto

 

Svolgimento del processo

 

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Avellino Equitalia A. spa notificò a C.E. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l'importo complessivo di € 46.037,01.

Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino eccependo l'omessa notifica dell'avviso di mora di cui al comma 2 dell'art. 50 DPR 602 del 1973 e la illegittimità dell'iscrizione perché effettuata su immobile in comproprietà con altro soggetto.

La Commissione Tributaria provinciale di Avellino accolse il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Equitalia A. spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania propose ricorso per

cassazione Equitalia P. spa con due motivi. C.E. non ha spiegato difese.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 50 II comma DPR 602 del 1973, dell'art. 77 DPR 602/1973 in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in quanto il giudice di appello, dopo aver respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sull' immobile della ricorrente perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di mora ex art. 50 secondo comma DPR 602 del 1973.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia P. spa lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 77 DPR 602/1973 ed art. 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73 in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in quanto il giudice tributario non aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ed aveva poi confermato la decisione impugnata perché violato il limite di ottomila euro, previsto dal citato art. 77 che consente l'iscrizione solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l'importo di 8.000,00 euro.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione ad entrambi i motivi.

In ordine al primo motivo di ricorso deve essere premesso che questa Corte,Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità."

Quanto poi al secondo motivo risulta pacifico il limite di euro 8.000,00 previsto dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per cui sussiste espresso divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr. 5771 del 12/04/2012.

Pertanto appare illegittima l'iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo non superava il limite di ottomila euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale, come affermato dal giudice di merito nella sentenza appellata con accertamento di fatto incensurabile in questa sede.

Oltre al mancato superamento del limite di 8.000, 00 euro già di per sé dirimente e decisivo la mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 che deve precedere l'iscrizione ipotecaria comporta senz'altro il rigetto del ricorso.

In ordine alla vigenza del limite di 8.000,00 euro anche per il periodo precedente alla legge 22 maggio 2010 nr. 73 sez. U, Sentenza n. 5771 del 12/04/2012 (sul divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro ed inesistenza per il passato di limiti di valore per l'iscrizione) ha chiarito che "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione."

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.