Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 ottobre 2016, n. 118196/RU

D.Lgs.n.156/2015. Circolare n.21/D del 23.12.2015. Precisazioni

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, com’è noto, con la Circolare 21/D del 23.12.2015 sono state impartite istruzioni agli Uffici.

Relativamente ad alcune problematiche di natura interpretativa questa Agenzia aveva tuttavia interessato, in sede consultiva, l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha reso un parere parziale nei termini di seguito esposti, riservandosi di fornire riscontro circa altri quesiti posti per i quali è stato, invece, ritenuto necessario l’esame in sede di Comitato Consultivo dell’Avvocatura stessa.

 

1) Art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 - "Assistenza tecnica"

In ordine all’attività di assistenza tecnica che innanzi alle Commissioni Tributarie può essere resa dagli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo, l’Organo Legale ha precisato che la stessa è limitata alle: "controversie relative ai tributi doganali nell’accezione di cui all’art. 34 del TULD, sicché la nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 comma , 1 lett. e) , del D.Lgs. n. 156/2015, esclude da tale attività ogni altro tipo di tributo...".

A sostegno di tale conclusione viene, altresì, precisato che i commi 5 e 6 del citato art. 12 spostano il presupposto dello " jus postulandi" da quello soggettivo, relativo alle qualifiche rivestite dai professionisti abilitati (si vedano i commi 3 e 4), a quello oggettivo della natura della controversia.

Conseguentemente, qualora in una controversia avente ad oggetto tributi diversi da quelli di cui all’art. 34 del TULD, il contribuente dovesse essere assistito da uno spedizioniere doganale, dovrà essere eccepito, in giudizio, il difetto di "jus postulandi" di quest’ultimo.

In tal senso devono, pertanto, intendersi integrate le indicazioni fornite con la citata Circolare n. 21/D del 2015 (cfr, Punto 2, pag. 4).

 

2) Art. 47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 - "Sospensione dell’atto impugnato" - Art. 52, comma 6 e art. 62 bis, comma 5

L’art. 47, comma 8 bis, stabilisce che "durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa", ovvero quelli previsti dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, così come determinati nella misura di cui all’art. 4 del D.M. 21.05.2009, pari attualmente al 4,5% su base annua.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiarito che, con l’introduzione del comma 8 bis, il legislatore ha voluto precisare, in via generale ed uniforme, senza alcun riferimento alle singole leggi di imposta, che il tasso di interesse da applicarsi in caso di sospensione cautelare giudiziale, seguita da sentenza di rigetto del ricorso, è quello previsto per la sospensione amministrativa di cui al citato D.M. 21 maggio 2009 e cioè del 4,50% su base annua.

Si evidenzia tuttavia che, qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali, il riferimento al generico tasso di interesse previstonel citato D.M. 21 maggio 2009 è incompatibile con quanto previsto nell’art.112, paragrafo 2, del Reg. UE n.952/2013 che, relativamente ai dazi doganali, specifica il tasso di interesse di credito da applicarsi nell’ipotesi in cui vengano accordate al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione.

La sospensione cautelare giudiziale dell’esecuzione dell’atto o della sentenza può configurarsi come una facilitazione di pagamento accordata al contribuente e, quindi, qualora il giudizio afferisca a tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, la relativa disciplina non può che essere quella di matrice unionale.

Pertanto, per quanto concerne il contenzioso avente ad oggetto risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse di credito nelle ipotesi di sospensione cautelare giudiziale resta quello previsto dall’art.112, paragrafo 2, del Codice Doganale dell’Unione.

Per tutti gli altri tributi la cui amministrazione è affidata a questa Agenzia troverà, invece, applicazione il tasso di interesse di cui al D.M. 21.5.2009 (4,50% su base annua), in conformità alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Conseguentemente, devono intendersi così modificate le istruzioni fornite in materia con la Circolare n. 21/D del 2015 (cfr, Punto 2, pag. 10).

 

3) Art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 - Istituti del reclamo e della mediazione

In ordine all’ambito oggettivo di applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso le indicazioni fornite da questa Agenzia nella Circolare n. 21/D, laddove è stato precisato che sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, mentre può essere oggetto di reclamo e di mediazione l’IVA riscossa all’importazione posto che, relativamente a tale tributo "...laddove il legislatore ha voluto escluderla ( es. nel caso della transazione fiscale ex art.182 ter del R.D. 267/1942) tale esclusione è stata affermata e ribadita".

Dunque, il chiarimento fornito conferma l’indirizzo già espresso con la Circolare n. 21/D del 2015 (cfr, Punto 3, pag. 20).

 

4) Art. 17 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992 - Applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mediazione

Il nuovo comma 7 dell’art. 17 bis prevede che, nel caso di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

In proposito l’Avvocatura Generale dello Stato ha chiarito che, in ragione della formulazione letterale del citato comma 7, tale percentuale del 35% del minimo si applica, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto di recupero del tributo e della relativa sanzione, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto con il quale viene esclusivamente irrogata la sanzione.

In tal senso deve pertanto intendersi integrata la Circolare n. 21/D del 2015.

 

5) Art.17 bis del D.Lgs n.546/1992 - Applicazione del reclamo e/o della mediazione in presenza di coobbligati

In relazione alla problematica in esame, l’Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che, in linea di principio, la disposizione di cui all’art.1306 c.c. attiene alla opponibilità al creditore, da parte di un coobbligato in solido, della sentenza definitiva pronunciata nei confronti di altro coobbligato solidale e, quindi, "..come tale non è equiparabile al provvedimento che definisce il procedimento di reclamo/mediazione".

Tenuto conto di quanto affermato dall’Organo Legale, si ritiene di poter confermare l’indicazione fornita sul punto nella Circolare n. 21/D.

 

6) Art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992 - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

In ordine all’interpretazione dell’art. 69, comma 1, che ha stabilito il principio generale dell’immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna dell’Ente impositore al pagamento di somme in favore del contribuente, l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso le istruzioni impartite da questa Agenzia nella Circolare n. 21/D alle pagg. 17 e 18.

Conseguentemente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 68, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, comma introdotto dall’art.10, comma 2, della L. n.161/2014, nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali ed IVA riscossa all’importazione, il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo o lo svincolo dalla garanzia, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente.

Analogamente sono state, altresì, condivise le istruzioni fornite agli Uffici circa la necessità, in tali ipotesi, di costituirsi nei giudizi di ottemperanza eventualmente promossi dai contribuenti eccependo che la condanna al rimborso non può essere eseguita nella pendenza della lite e che l’eventuale ordine di provvedere al rimborso ciononostante emesso, sia subordinato alla prestazione di idonea garanzia indipendentemente dall’ammontare del rimborso stesso.

 

7) Entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 156/2015

L’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso le indicazioni fornite da questa Agenzia nella Circolare n. 21/D, secondo le quali le disposizioni di cui all’art. 17 bis (reclamo e mediazione) debbano trovare applicazione soltanto rispetto ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni all’esito del parere che sarà reso dal Comitato Consultivo dell’Avvocatura Generale dello Stato sulle restanti problematiche prospettate, codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione delle presenti precisazioni, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche