Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2016, n. 21709

Assegno di invalidità - Accertamento - Diverso e precedente accertamento - Passato in giudicato - Nuova pretesa

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 161/2010, depositata il 25.2.2010, la Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello di N. R. avverso la sentenza del tribunale di Grosseto che aveva respinto la sua domanda con la quale si richiedeva l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità per un terzo triennio (1.11.2004/31.10.2007) anche senza domanda amministrativa e per effetto di ciò anche la conferma automatica dell'assegno per un ulteriore triennio, ex art. 1 comma 8 della legge 222/1984; il tutto in conseguenza di un diverso e precedente accertamento, passato in giudicato, che le aveva attribuito il diritto all'assegno per i due trienni consecutivi precedenti. A sostegno del decisum la Corte territoriale ha affermato che il precedente giudizio riguardasse solamente il diritto della N. di godere dell'assegno ordinario per due trienni (dal novembre 1998 all'ottobre 2004), mentre a nulla rilevava che la sentenza fosse stata pronunciata il 2.11.2004 quando era già iniziato il terzo triennio di eventuale fruizione dell'assegno di invalidità, in quanto la pronuncia della Corte aveva un altro oggetto (riguardando l'accertamento valutato in primo grado). Non rilevava, in quanto nuova, la pretesa discendente dalla domanda presentata in sede amministrativa il 31.1.2008; né poteva rilevare il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. poiché nella fattispecie non si trattava di decidere su un aggravamento dello stato di salute della N.. Contro questa sentenza N. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L'INPS resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 7 l. 222/1984 e 149 disp.att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), in quanto la Corte avrebbe errato a sostenere che la pendenza del procedimento giudiziario teso ad accertare il possesso dei requisiti sanitari da parte dell'avente diritto all'assegno ordinario di invalidità, non influisse in alcun modo sulla necessità che fossero rispettati i termini del procedimento amministrativo volto alla conferma dell'assegno stesso, ed in particolare il termine di 120 giorni ex art. 1, comma 7 l. 222/1984.

2. Il ricorso è infondato. Secondo la disciplina stabilita dall'art. 1 della legge 222/1984 l’assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza/nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno.

3. Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell'INPS).

4. Risulta da ciò che la pendenza di un giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non possa comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo. Si tratta di una pretesa che contraddice il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico. Né potrebbe contare, in ipotesi, se proprio nel caso di specie, come sostiene la difesa ricorrente, il secondo triennio di godimento dell'assegno di invalidità sarebbe stato riconosciuto nel precedente giudizio senza domanda amministrativa (trattandosi, se del caso, di un riconoscimento sbagliato).

5. D'altra parte, la conferma dell'assegno per un periodo successivo richiede la preliminare verifica delle condizioni legittimanti, l'accertamento delle quali non può essere effettuato in sede di appello, nell'ambito di un giudizio pendente su altro precedente periodo.

6. Pertanto, la prima sentenza della Corte di Appello di Firenze, ancorché pronunciata il 2.1.12004 (dopo due giorni dall'inizio del terzo triennio di ipotetico godimento dell'assegno), non poteva certamente determinare l'acquisizione del diritto al terzo periodo di corresponsione dell'assegno, in relazione al quale non era stata presentata domanda né amministrativa né, tantomeno, processuale e su cui mai vi era stata alcuna verifica circa la permanenza delle condizioni prescritte, né in primo né in secondo grado.

7.  Peraltro, la stessa sentenza di appello era stata pronunciata su gravame dell'INPS avverso la sentenza di primo grado che attribuiva alla N. l'assegno fino all'ottobre 2004; e pertanto mai avrebbe potuto estendere l'accertamento del diritto all'assegno ad un terzo periodo di godimento triennale, diverso da quello richiesto dall'interessato in primo grado con la domanda giudiziale. La ricorrente avrebbe dovuto invece presentare apposita domanda per ottenere il terzo triennio consecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 7 legge 222/1984.

8.  Infine va osservato che l'art.149 disp.att. c.p.c. concernente la rilevanza, all'interno delle controversie di invalidità pensionabile, degli aggravamenti delle malattie prodottisi in corso di procedimento giudiziario (od amministrativo), non consente di derogare all'onere di presentazione della domanda amministrativa necessaria per ottenere la prestazione previdenziale in discorso, in relazione alla quale va poi stabilito il grado di invalidità (tenuto conto anche di eventuali aggravamenti morbosi).

9. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2100, di cui 2000 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.