Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2017, n. 27421

IRPEF - Accertamento  - Rettifica del reddito da partecipazione

Fatti di causa

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1529/04/2014, depositata in data 10/07/2014, con la quale - in controversia concernente le separate impugnazioni di due avvisi di accertamento, per maggiori IRPEF relative agli anni d'imposta 2005 e 2006, dovute a seguito di rettifica del reddito da partecipazione in "sas E.", - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente.

I giudici d'appello hanno, in via preliminare, dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, per omesso deposito, ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, della ricevuta di spedizione dell'atto, "eseguita per posta raccomandata". Gli stessi giudici della C.T.R. hanno dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della contribuente, per carenza di interesse.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., con ordinanza del 2/03/2016, il procedimento è stato rinviato a N.R..

Depositata nuova proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. L'Agenzia delle entrate ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 53 comma 2° e 22 comma 1°, prima parte, d.lgs. 546/1992, e la falsa applicazione della seconda parte dello stesso 1° comma dell'art. 22 citato, avendo la C.T.R. ritenuto necessario il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto, necessaria in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata, non anche in ipotesi di notifica secondo le norme di cui agli artt. 137 e ss. (a mezzo Ufficiale giudiziario, abilitato ad eseguirla personalmente o a mezzo posta) e quindi anche in ipotesi di notifica a mezzo di "messo notificatore" (ex art. 16 comma 4° d.lgs. 546/1992).

La ricorrente, escluso che l'assenza della ricevuta di spedizione fosse elemento invalidante e causa di inammissibilità dell'appello, deduce, sotto ulteriore profilo, essendo funzione della norma quella di consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione, che la notifica dell'appello era, in ogni caso, tempestiva (essendo stato l'atto, a fronte di una sentenza impugnata di primo grado depositata - come risulta anche dalla sentenza della C.T.R. qui impugnata - il 29/04/2011, ricevuto dal destinatario in data "29/11/2011", anteriormente alla scadenza del termine di sei mesi e 46 gg, e che anche la costituzione di essa appellante era avvenuta tempestivamente, in data 15/12/2011).

2. La censura è fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione dei plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza". In particolare, nella controversia definita con la pronuncia n. 13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di ricevimento prodotti dall'appellante, recanti "data di spedizione semplicemente manoscritta e non asseverata dall'Ufficio postale", sarebbero stati "di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte dal fisco", la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure venire in discussione, emergendo la stessa, comunque, dalla ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine di legge dell'art. 327 c.p.c., con la conseguente certezza della tempestiva (anteriore) consegna del plico all'Ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario (c.d "prova di resistenza").

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo applicato la norma di cui alla seconda parte del 1° comma dell'art.22 d.lgs. 546/1992, richiamata dall'art. 53, ai fini del deposito dell'appello, alla distinta fattispecie di notifica dell'appello a mezzo di messo comunale, equivalente a quella tramite ufficiale giudiziario (Cass. 9319/2014; Cass. 14273/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.