Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 14 novembre 2017

Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

b) «commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, cui è affidata l'amministrazione del Fondo;

d) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative;

i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;

l) «portafogli regionali di finanziamenti»: i portafogli di finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel territorio di una sola regione;

m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio di finanziamenti e le tranches a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra la stessa tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti;

n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti;

o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti:

1) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

2) le imprese di assicurazione per le attività di cui all'art. 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

3) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral;

q) «tranche junior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;

r) «tranche mezzanine»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;

s) «tranche senior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.

 

Art. 2

Ambito e finalità di applicazione

 

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.

 

Art. 3

Garanzia su portafogli di finanziamenti

 

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, può intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4.

 

Art. 4

Risorse finanziarie

 

1. A incremento della dotazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono destinate ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di euro 200.000.000.

2. Le risorse finanziarie riservate di cui al comma 1 che dovessero rientrare nella disponibilità del Fondo sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalità stabilite dal presente decreto.

3. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, può proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 5

Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

 

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4;

b) avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di pre-ammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13;

c) essere di importo non superiore all'1,5 per cento, ovvero al 2 per cento solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative;

d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

2. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non può essere:

a) inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia di cui all'art. 9;

b) superiore a euro 300.000.000.

3. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 2, lettera a), si applica quanto previsto all'art. 13, comma 5.

4. Il Ministro dello sviluppo economico può stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché indicare specifiche finalità a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.

 

Art. 6

Modalità di intervento del Fondo

 

1. In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia.

2. La garanzia diretta è concessa, con le modalità e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più soggetti finanziatori.

In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.

3. La controgaranzia è concessa, con le modalità e nella misura di cui all'art. 9, su richiesta di un confidi, garante di uno o più soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal confidi capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.

 

Art. 7

Garanzia diretta

 

1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie, applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto. In ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, non può superare:

a) il 7 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti,

ovvero

b) l'8 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie e per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, non può superare:

a) l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero

b) il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. (1)

1-ter. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i pertinenti limiti massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-bis e all'art. 8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 1-bis, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, tra:

a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e

b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto. (1)

2. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2.

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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

 

Art. 8

Incremento delle coperture attraverso ingresso di ulteriori garanti

 

1. A sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti.

2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti è realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le coperture massime del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all'8 per cento e al 9 per cento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1 per cento del medesimo portafoglio. Nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25 per cento e la copertura dell'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti è a carico della sezione speciale. Il Fondo e la sezione speciale compartecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalità «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis. Qualora, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia di cui in allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori rispetto a quelli previsti dal soggetto richiedente, come riportati nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della tranche junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione speciale, sono proporzionalmente ridotte. (1)

3. L'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti può essere realizzato dalle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012, anche cumulativamente con l'intervento di copertura della tranche junior di cui al comma 2, nonché da altri soggetti garanti. Resta inteso che la quota della tranche mezzanine complessivamente coperta da tutti i soggetti garanti non deve essere superiore all'80 per cento della medesima tranche, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, nei quali la garanzia rilasciata a valere sulle sezioni speciali può arrivare al 100 per cento della tranche mezzanine riferita alla quota del portafoglio di finanziamenti oggetto di garanzia. (2)

4. Nel caso in cui la copertura di una quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti sia realizzata da confidi, intermediari finanziari o altri fondi di garanzia, l'intervento delle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012 può essere finalizzato, in alternativa alla sottoscrizione diretta di una quota della tranche mezzanine di cui al comma 3, alla concessione, in favore dei predetti garanti, di una controgaranzia, nella misura massima dell'80 per cento, della quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti garantita dai medesimi soggetti garanti, ovvero del 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis. (3)

5. Ai fini dell'accesso al Fondo, il soggetto finanziatore richiedente, nel caso di intervento degli altri soggetti garanti di cui al comma 4 sulla tranche mezzanine, deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto con gli altri soggetti garanti che intendono partecipare alla realizzazione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di finanziamenti.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

 

Art. 9

Controgaranzia

 

1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all'1,25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5 per cento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e

b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 7 per cento dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero all'8 per cento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sui finanziamenti compresi nel portafoglio sono liquidate con modalità «pari passu» tra il soggetto richiedente e il Fondo.

3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non può superare complessivamente l'80 per cento dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonché da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti.

5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.

 

Art. 10

Determinazione dell'intensità di aiuto

 

1. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del Fondo è determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascun finanziamento nel portafoglio:

a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

b) nel caso di finanziamenti concessi a Mid-cap, il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016;

c) i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle autorità italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione del finanziamento nel portafoglio.

 

Art. 11

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

 

1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalità e forme indicate nelle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto.

3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.

4. L'esito della delibera del Consiglio di gestione è trasmesso, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente.

5. La garanzia del Fondo è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

 

Art. 12

Valutazione dei soggetti beneficiari e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio

 

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:

a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:

1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, ovvero di Mid-cap;

2) dell'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario all'intervento del Fondo;

b) la rispondenza delle finalità e delle caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario rispetto a quanto previsto all'art. 5;

c) il merito di credito del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative.

2. Le ulteriori attività di valutazione previste dalle disposizioni operative non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.

 

Art. 13

Chiusura del portafoglio di finanziamenti

 

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente.

2. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo:

a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti;

b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti;

c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto nonché, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-ter, il punto di stacco e spessore della tranche junior determinati applicando la metodologia del soggetto richiedente; (1)

d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;

e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi;

f) altre informazioni previste dalle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1.

3. Qualora la misura della copertura da parte del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinata alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilità del Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.

4. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data.

5. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 6, un importo pari al prodotto tra:

a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e

b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale è stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto al portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito, ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 7, comma 1-ter, la metodologia del soggetto richiedente. (2)

6. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), l'importo, di cui al comma 5 del presente articolo, da corrispondere al Fondo è aumentato del 5 per cento.

7. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalità operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia.

8. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, la misura massima di garanzia del Fondo indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, è rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purché il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo così determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perché eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori. Analogamente, gli importi liquidati dal Fondo in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti che dovessero eccedere la misura della copertura del Fondo determinata alla data di chiusura del portafoglio devono essere restituiti dal soggetto richiedente al Fondo. Nel caso di mancato versamento al Fondo degli importi dovuti si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a:

a) società appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore;

b) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) Banca d'Italia;

d) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

e) Banca europea per gli investimenti (BEI).

10. La cessione di cui al comma 9 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

 

Art. 14

Attivazione della «garanzia diretta» del Fondo e procedure di recupero

 

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia diretta di cui all'art. 7, si applicano le procedure di attivazione previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle perdite subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di finanziamenti, fino al raggiungimento della misura massima fissata in sede di ammissione del medesimo portafoglio all'intervento del Fondo, ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla data di chiusura del portafoglio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lettera c), salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

3. Con riferimento alle garanzie rilasciate ai sensi del presente decreto, è riconosciuta facoltà al soggetto richiedente, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, di richiedere, sul singolo finanziamento compreso nel portafoglio garantito, l'attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nel modulo di richiesta di attivazione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per il finanziamento oggetto dell'attivazione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione al finanziamento oggetto dell'attivazione, fermi restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, ovvero all'art. 8, comma 2, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 8. Ai fini della richiesta di attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono essere già avviate, con le modalità stabilite dalle disposizioni operative del Fondo, alla data di presentazione della medesima richiesta. (1)

4. Le richieste di attivazione della garanzia a titolo di acconto sono istruite dal Gestore del Fondo e deliberate dal Consiglio di gestione con le modalità e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste di attivazione della garanzia.

5. Il soggetto richiedente, entro 24 mesi dalla data di inadempimento, così come definito nelle vigenti disposizioni operative, invia al Gestore del Fondo, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita può essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a 12 mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attività di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente e riportato l'importo della perdita definitiva registrata sul finanziamento alla data di presentazione della medesima richiesta, nonché quello dell'acconto liquidato dal Fondo sulla medesima posizione.

6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate dal Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non può eccedere i limiti di copertura del Fondo sul finanziamento garantito e sul portafoglio di finanziamenti stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce al Fondo la differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio di gestione di cui al comma 6. In caso di mancato pagamento al Fondo delle predette somme, il Gestore del Fondo sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

 

Art. 15

Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero

 

1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative.

2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.

 

Art. 16

Commissioni di garanzia

 

1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari al 3 per cento dell'importo garantito dal Fondo.

 

Art. 17

Monitoraggio

 

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 18, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni operative del Fondo, è sanzionata, con provvedimento del Consiglio di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50 per cento dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Consiglio di gestione.

4. Il Consiglio di gestione trasmette alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

 

Art. 18

Norme transitorie e finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato con cui è data notizia dell'avvenuta adozione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti».

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di garanzia presentate al Gestore del Fondo in data successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, di cui al comma 1.

Alle richieste di garanzia presentate antecedentemente alla predetta data si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.

3. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248, e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo.

 

Allegato 1 (1)

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA COPERTURA DEL FONDO DELLA TRANCHE JUNIOR DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

(Articolo 7)

 

La presente metodologia è applicata per determinare la misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, fermi restando i limiti massimi di copertura del Fondo di cui all'art. 7 e all'art. 8, comma 2.

 

Sezione 1

Definizioni

 

1. Definizioni

Nel presente documento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «CRR o capital requirement regulation»: indica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Default»: indica, ai sensi dell'art. 178 del CRR, la situazione del debitore che verifica uno degli eventi di seguito indicati:

1) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso la banca stessa, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

2) il debitore è in arretrato da oltre novanta giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso la banca, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

c) «Durata media del portafoglio o M»: indica la durata media, espressa in anni, delle esposizioni contenute nel portafoglio, ponderata per i relativi importi;

d) «EAD o esposizione al momento del default»: indica l'ammontare dell'esposizione della banca nei confronti della controparte al momento del default;

e) «EL o expected loss»: indica la perdita attesa delle banche su una esposizione ed è definita, ai sensi dell'art. 5 del CRR, come il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default (EAD); la perdita attesa è definita, ai sensi dell'art. 158, paragrafo 5, del CRR come il prodotto di PD per LGD;

f) «Esposizioni corporate»: indica le esposizioni delle banche verso imprese non finanziarie che non rientrano nella definizione di esposizioni retail;

g) «Esposizioni retail»: indica le esposizioni che soddisfano i criteri previsti dall'art. 123 del CRR e, in particolare:

1) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di PMI;

2) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;

3) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'art. 112, lettera i), del CRR, non supera l'importo di 1 milione di euro;

h) «LGD o loss given default»: indica il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;

i) «Portafoglio campione»: indica un portafoglio di finanziamenti convenzionale la cui PD media è confrontata con la PD media dei portafogli di finanziamenti garantiti dal Fondo al fine di determinare la misura della copertura della tranche junior da parte del Fondo;

l) «PD o probability of default»: indica la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;

m) «PD media» è la PD del portafoglio di finanziamenti, data dalla PD dei singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell'inclusione del finanziamento nel portafoglio di finanziamenti, sulla base di quanto previsto dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, ponderata per i relativi importi;

n) «RWA o risk weighted asset»: sono le esposizioni ponderate per il rischio di credito calcolate secondo quanto indicato dall'art. 107, paragrafo 1, del CRR.

 

Sezione 2

Portafoglio di finanziamenti composto esclusivamente da esposizioni retail

 

2.1. Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail

Ai fini della determinazione della misura della copertura della tranche junior del portafoglio di finanziamenti da parte del Fondo in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito esclusivamente da esposizioni retail, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito interamente da esposizioni retail.

Tale portafoglio campione è costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 154 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:

1) il livello di RWA è fissato pari al 57,1425% ed è dato dal prodotto del fattore di ponderazione (75%) che applicano le banche alle esposizioni retail nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 123 del CRR, e del fattore di correzione per le esposizioni retail (0,7619) previsto dall'art. 501 del CRR;

2) il livello di LGD è pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.

Sulla base delle condizioni sopra definite, la PD media del portafoglio campione risulta pari a 1,54724% e la perdita attesa (EL) risulta pari a 0,6963%.

 

2.2. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail

In presenza di un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail, la EL del portafoglio di finanziamenti è confrontata con la EL del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.1.

Lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti è determinato sulla base della seguente formula:

 

[1] Tjr = Min [maxTjr ; maxTjr *α (ELeff /ELmax )]

 

dove:

- Tjr è lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

- maxTjr è il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di cui all'art. 7 e all'art. 8, comma 2 del presente decreto mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

- α è un fattore moltiplicativo che tiene conto della durata media del portafoglio (M), espressa in anni. In particolare:

 

α = (1+(M-2,5)*b)/(1-1,5*b)

 

dove:

- b = (0,11852-0,05478*ln(PD media))²

- ELeff è il livello delle perdite attese del portafoglio di finanziamenti, pari al prodotto della PD media per LGD (45%);

- ELmax è il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al punto 2.1.

 

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo è pari all'80% di Tjr.

 

Sezione 3

Portafoglio di finanziamenti composto da esposizioni retail e da esposizioni corporate

 

3.1. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per un portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni retail e da esposizioni corporate

Ai fini della determinazione della misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosità media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito da esposizioni retail e da esposizioni corporate, l'importo della tranche junior e della copertura del Fondo sono determinati:

i. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni retail, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2;

ii. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni corporate, secondo quanto previsto nel successivo punto 3.2.

 

3.2. Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per la parte di un portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni corporate

Nel caso in cui il portafoglio di finanziamenti sia costituito da una parte di esposizioni retail e da una parte di esposizioni corporate, per il calcolo della tranche junior e della quota di copertura del Fondo relativamente alla parte composta da esposizioni corporate, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito esclusivamente dalle esposizioni corporate che compongono il portafoglio di finanziamenti.

Tale portafoglio campione è costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 153 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:

i. il livello di RWA è fissato pari al 100%, coerentemente con il livello di ponderazione applicato dalle banche alle esposizioni corporate prive di rating nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2, del CRR;

ii. il livello di LGD è pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.

Sulla base delle condizioni sopra definite, applicando la richiamata formula di calcolo di cui all'art. 153 del CRR, si ottengono valori di PD e di EL del portafoglio campione. A solo titolo esemplificativo, si riportano, nella successiva tabella, i valori di PD e EL ottenuti applicando la richiamata formula di calcolo, in funzione di alcuni valori della durata media del portafoglio (M).

 

Tabella 1: valori di PD e di EL per alcuni valori di M (con LGD = 45%)

 

M (anni)

PD (ELmax)

ELmax

1 1,915350% 0,861908%
1,5 1,574734% 0,708630%
2 1,292215% 0,581497%
2,5 1,067307% 0,478382%
3 0,879390% 0,395726%
3,5 0,732664% 0,329699%
4 0,615238% 0,276857%
4,5 0,520794% 0,234357%
5 0,444330% 0,199949%

 

3.3. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo per la parte di portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni corporate

Al fine di determinare la tranche junior e la quota di copertura del Fondo per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, la EL del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate è confrontata con la EL della parte del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.

Lo spessore della tranche junior per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate è determinato sulla base della seguente formula:

 

[2] Tjc = Min [maxTjc ; maxTjc * (ELeff /ELmax )]

 

dove:

- Tjc è lo spessore della tranche junior della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate;

- maxTjc è il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di all'art. 7 e all'art. 8, comma 2, del presente decreto mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate;

- ELeff è il livello delle perdite attese della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, pari al prodotto della PD media della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate per LGD (45%);

- ELmax è il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.

 

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo, per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, è pari all'80% di Tjc.

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(1) Allegato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4), D.M. 21 giugno 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 gennaio 2018, n. 14.