Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 marzo 2018

Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017

 

Art. 1

Approvazione delle modifiche agli studi di settore

 

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, le modifiche agli studi di settore in vigore per tale periodo di imposta, indicate nei successivi articoli.

2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta di cui al precedente comma, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Art. 2

Interventi correttivi agli studi di settore per la gestione delle imprese minori in contabilità semplificata

 

1. Sono introdotti interventi correttivi agli studi di settore sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

Tali correttivi si applicano nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

Art. 3

Modifiche delle territorialità

 

1. Le modifiche allo studio di settore YM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2.

2. Le modifiche allo studio di settore YG44U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 3.

3. Le modifiche allo studio di settore WG72A relative all'aggiornamento della «Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4.

4. Le modifiche allo studio di settore YK04U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5.

5. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2017, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 6.

6. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello provinciale a seguito dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso dell'anno 2017, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 7.

 

Art. 4

Modifiche alla Nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U

 

1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» dello studio di settore WG68U, indicate nel Sub Allegato 12.E al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, sono rispettivamente poste pari a 1,13 e 1,25. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio e alla benzina, con riferimento al 2017, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante acquisito da cisterne interne all'impresa o tramite consorzi o gruppi d'acquisto, l'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima.

 

Art. 5

Programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi di settore

 

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore di cui al presente decreto.

 

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INTERVENTI CORRETTIVI PER LE IMPRESE CON DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER CASSA NEGLI STUDI DI SETTORE  PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2017

 

(Testo dell’allegato)

 

SUB ALLEGATO 1.A

Correttivi congiunturali per gli indicatori di coerenza

Attività d'impresa

 

(Testo dell’allegato)

 

SUB ALLEGATO 1.B

Correttivo strutturale di cassa, correttivo di cassa relativo alle vendite B2B e correttivo di cassa relativo alle vendite B2PA

Attività d'impresa

 

(Testo dell’allegato)

 

SUB ALLEGATO 1.C

Correttivi settoriali di cassa

Attività d'impresa

 

(Testo dell’allegato)

 

SUB ALLEGATO 1.D

Correttivi territoriali di cassa

Attività d'impresa

Territorialità del commercio a livello comunale

 

(Testo dell’allegato)

 

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"TERRITORIALITA' DEI FACTORY OUTLET CENTER"

 

(Testo dell’allegato)

 

ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"AGGREGAZIONI COMUNALI"

STUDIO YG44U - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED  EXTRALBERGHIERE

 

(Testo dell’allegato)

 

ALLEGATO 4

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI

STUDIO DI SETTORE WG72A - TRASPORTO CON  TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON  CONDUCENTE

 

(Testo dell’allegato)

 

ALLEGATO 5

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO TERRITORIALITA' SPECIFICA

STUDIO DI SETTORE YK04U - ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI

 

(Testo dell’allegato)

 

ALLEGATO 6

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE

 

(Testo dell’allegato)

ALLEGATO 7

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO PROVINCIALE

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 marzo 2018, n. 76.