Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 06 novembre 2017

Approvazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018

Art. 1

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

 

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

Art. 2

Determinazione dei valori assicurabili

 

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

 

Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili

 

1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali indicate nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate sono individuate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);

e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;

f) polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste nel medesimo allegato.

8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.

12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. L'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso, ai fini del risarcimento in caso di danno, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

 

Art. 4

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

 

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema di gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.

5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.

 

Art. 5

Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo

 

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 4 al presente decreto.

3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, calcolata secondo quanto previsto nell'allegato 3 al presente decreto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e), e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

6) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): fino al 60% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

5. A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.

 

Art. 6

Termini di sottoscrizione delle polizze

 

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;

f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. Nel caso in cui non è possibile rispettare i termini di cui al comma 1 e tale situazione non è imputabile alle parti interessate, con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

 

Art. 7

Modifiche al piano

 

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali e/o europee, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

 

Allegati

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI
CEREALI Segue FORAGGERE FRUTTA IN GUSCIO
AVENA LUPINELLA MANDORLE
FARRO SULLA NOCCIOLE
FRUMENTO TRIFOGLIO NOCI
GRANO SARACENO VECCIA PISTACCHIO
MAIS FORAGGERE DA SEME ORNAMENTALI
MIGLIO PRATI E PRATI PASCOLO FLORICOLE
ORZO PASCOLO FRONDE ORNAMENTALI
RISO COLTURE INDUSTRIALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE
SEGALE ARBOREE DA BIOMASSA VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
SORGO BARBABIETOLA PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
TRITICALE PATATE VIVAI DI VITI
OLEAGINOSE PIOPPO VIVAI DI PIANTE DA ORTO
COLZA TABACCO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
SENAPE BIANCA SUGHERETE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
GIRASOLE TESSILI Arbusti
SOIA CANAPA Piante da fiore
ORTICOLE LINO Palme
AGRETTO POMACEE Rampicanti
AGLIO MELE Siepi
ASPARAGO PERE Alberi ornamentali sempreverdi
BARBABIETOLA ROSSA DRUPACEE Alberi ornamentali caducifoglie
BIETOLA DA COSTA ALBICOCCHE Rosai
BROCCOLI CILIEGE Altre ornamentali
CARCIOFI NETTARINE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN
CARDO PESCHE PIENO CAMPO
CAROTA SUSINE Siepi
CAVOLFIORE AGRUMI Alberi ornamentali sempreverdi
CAVOLO ARANCE Alberi ornamentali caducifoglie
CETRIOLI BERGAMOTTO Altre ornamentali
CIPOLLE CEDRO VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
COCOMERI KUMQUAT VIVAI DI PIANTE FORESTALI
CRESCIONE LIMONI PIANTE AROMATICHE
FINOCCHI MANDARANCE ANICE
FRAGOLE MANDARINI BASILICO
LATTUGHE E INDIVIE POMPELMI CORIANDOLO
MELANZANE SATSUMA PEPERONCINO
MELONI OLIVICOLE PREZZEMOLO
PEPERONI OLIVE DA OLIO ANETO
POMODORI OLIVE DA TAVOLA BORRAGINE
PORRO VITICOLE LUPPOLO
RADICCHIO/CICORIA UVA DA TAVOLA CAPPERO
RAVANELLO UVA DA VINO ALTRE AROMATICHE
RUCOLA FRUTTICOLE VARIE ALTRE COLTURE
SCALOGNO ACTINIDIA MIRTO
SEDANO CACHI ROSA CANINA
SPINACI CASTAGNE ZAFFERANO
ZUCCA FICHI PIANTE OFFICINALI
ZUCCHINE FICHI D’INDIA PRODUZIONI sotto serre e tunnels
LEGUMINOSE GELSO PRODUZIONI protette da reti antigrandine
ARACHIDI LAMPONI PRODUZIONI protette da impianti antibrina
CECICICERCHIE MIRTILLIMORE PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e
FAGIOLI NESPOLO DEL GIAPPONE antibrina
FAGIOLINI MANGO PRODUZIONI DA SEME
FAVE RIBES GOJI
LENTICCHIE UVA SPINA FUNGHI COLTIVATI
LUPINI ALTRE FRUTTICOLE QUINOA
PISELLI BAMBÙ
FORAGGERE TAPPETO ERBOSO
ERBA MEDICA CRISANTEMO DA SEME
ERBAI OLIVELLO SPINOSO
FAVINO ERBACEE DA BIOMASSA
LOIETTO

 

1.2 AVVERSITÀ’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

 

1.2.1 - Avversità catastrofali

 

ALLUVIONE
SICCITÀ’
GELO E BRINA

 

1.2.2 Altre avversità

 

1.2.2.1 Avversità di frequenza

 

ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

 

1.2.2.2 Avversità accessorie

 

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

 

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

 

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA - strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

 

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

 

Obbligatorie
GRANDINE - TROMBA D’ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - ECCESSO DI PIOGGIA - GELO - (l’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
Facoltative
PIOGGE ALLUVIONALI - SICCITA’ (l’ultima solamente per impianti di produzioni
arboree e arbustive)

 

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

 

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL’ESCA
OIDIO
MAL DELL’INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

 

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

 

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

 

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

 

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

 

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

 

EPIZOOZIA ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie
AFTA EPIZOOTICA Lista organizzazione mondiale sella sanità animale (OIE) 2017
BRUCELLOSI Lista OIE 2017
PLEUROPOLMONITE Lista OIE 2017
TUBERCOLOSI Lista OIE 2017
Facoltative
LEUCOSI ENZOOTICA Lista OIE 2017
BLUE TONGUE Lista OIE 2017
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA Lista OIE 2017
CARBONCHIO EMATICO Lista OIE 2017
DIARREA VIRALE BOVINA Lista OIE 2017
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI Lista OIE 2017

 

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

 

Obbligatorie
PESTE SUINA CLASSICA Lista OIE 2017
VESCICOLARE SUINA Decisione 2009/470/CE - Allegato I
AFTA EPIZOOTICA Lista OIE 2017
Facoltative
PESTE SUINA AFRICANA Lista OIE 2017
TRICHINELLOSI Lista OIE 2017
MORBO DI AUJESZKY Lista OIE 2017
BRUCELLOSI SUINA Lista OIE 2017
MORBO BLU DEI SUINI PRRS Lista OIE 2017

 

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

 

Obbligatorie
BLUE TONGUE Lista OIE 2017
BRUCELLOSI Lista OIE 2017
AFTA EPIZOOTICA Lista OIE 2017
Facoltative
SCRAPIE Lista OIE 2017
AGALASSIA CONTAGIOSA Lista OIE 2017
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE Lista OIE 2017
FEBBRE Q Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI Lista OIE 2017
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI Lista OIE 2017
VISNA - MAEDI Lista OIE 2017

 

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

 

Obbligatorie
NEWCASTLE Lista OIE 2017
Facoltative
INFLUENZA AVIARIA Lista OIE 2017
SALMONELLOSI Lista OIE 2017
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE Lista OIE 2017
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA Lista OIE 2017

 

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

 

Obbligatorie
PESTE AMERICANA Lista OIE 2017
PESTE EUROPEA Lista OIE 2017
Facoltative
VARROASI Lista OIE 2017
ACARIOSI Lista OIE 2017
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA Lista OIE 2017

 

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

 

Obbligatorie
ENCEFALITE EQUINA Lista OIE 2017
ANEMIA INFETTIVA Lista OIE 2017
Facoltative
ARTERITE VIRALE Lista OIE 2017
INFLUENZA EQUINA Lista OIE 2017

 

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

 

Obbligatorie
MIXOMATOSI Lista OIE 2017
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE Lista OIE 2017

 

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

 

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

Allegato 2

(Testo dell’allegato)

Allegato 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

 

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2), calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell’anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] X 100.

Per aree territoriali si intendono il comune e la provincia. In caso di differenze sostanziali di quotazione tra i diversi rischi abbinati, a parità di tipologia di polizza e di numero di rischi, al fine di garantire una maggiore omogeneità degli effetti della parametrazione nell’ambito della verifica della ragionevolezza della spesa, i parametri possono essere calcolati con un maggiore livello di dettaglio. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore all’85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all’85% del premio assicurativo.

3 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’articolo 3 comma 2 lettera f), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.-

 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell’allevamento, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

 

STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell’anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale , calcolata con la seguente

formula:

[(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

 

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell’azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell’impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

 

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all’articolo 3 comma 2 lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato l. Per la tipologia di polizza di cui all’articolo 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

 

Allegato 4

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

 

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

 

II - GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all’articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

 

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori posti sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell’intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Siccità: oltre alla definizione dell’evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

Allegato 5

POLIZZE SPERIMENTALI

 

1. Definizioni

 

a) polizze ricavo: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all’articolo 3 comma 2 lettera a) del presente Piano assicurativo agricolo, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa: è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata, nei termini previsti dal piano assicurativo individuale (PAI) ai sensi del Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;
c) riduzione di prezzo: è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall’ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell’anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004;
d) resa effettiva: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o index based: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
f) indice meteorologico: si intende l’indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
g) indice biologico: si intende l’indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso indica un andamento climatico, identificato sulla base dell’alterazione di parametri ricompresi nell’indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

A - POLIZZE RICAVO

 

2. Regime di aiuto

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.

 

2. La spesa per l’attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

 

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l’intero territorio nazionale per l’anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell’insieme dei rischi di cui all’allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui al punto 2, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I prezzi di cui al punto 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell’ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa

 

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi)

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l’intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all’allegato 1 punto 1.1.

2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al punto 1 lettera d) e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al punto 1, lettera c..

3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell’anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

 

6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all’allegato 3 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi - colture - con l’applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all’articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

 

B - POLIZZE INDEX BASED

 

7. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l’intero territorio nazionale per l’anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose di cui all’allegato 1 punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al punto 1, lettera h) del presente allegato, a cui possono essere aggiunti l’insieme dei rischi di cui all’allegato 1 punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie).

2. La spesa per l’attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

 

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali index based, delle produzioni vegetali di cui al punto 7, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I prezzi di cui al punto precedente devono intendersi come prezzi massimi, nell’ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 8.1 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

 

9. Requisiti delle polizze sperimentali index based

1. Ai fini dell’ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere:

- una soglia di danno per l’accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune;

- un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno:

a) a causa di un andamento climatico avverso, come definito al punto 1, lettera h del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

i) indici biologici, come definiti al punto 1, lettera g (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

ii) indici meteorologici, di cui al punto 1, lettera f (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;

b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all’allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all’articolo 3, commi 4 e 5;

- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

2. Considerato il carattere sperimentale ed innovativo di questa tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni di cui al precedente punto proposti dalle Compagnie di Assicurazione sono sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico.

 

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

1. Sulle polizze sperimentali index based è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all’allegato 3- metodologia di calcolo dei parametri contributivi - colture - con l’applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all’articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

 

11. Controlli

1. L’Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e dal presente Piano assicurativo.

2. Nell’ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti al punto 6.1 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell’ambito del PSRN 2014/2020.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 dicembre 2017, n. 297.