Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2017, n. 8790

Imposte dirette - IRPEF - Incentivi all’esodo - Erogazione liberale ed eccezionale

 

Ritenuto in fatto

 

C.C. presentava, nell'anno 2002, istanza di rimborso delle ritenuta Irpef di euro 9.872, effettuata dal datore di lavoro Banco di Napoli spa sulla somma di euro 63.165 corrispostagli nell'anno 1998 a titolo di incentivazione all'esodo.

Sosteneva la non tassabilità della somma percepita, trattandosi di erogazione liberale ed eccezionale.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che lo rigettava con sentenza n. 135 del 2005.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 60 del 3.8.2009 disponendo il rimborso della somma. Il giudice di appello considerava tempestiva l'istanza ritenendo applicabile la disciplina prevista per il rimborso delle ritenute dirette dall'art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per cui vige il solo termine prescrizionale ordinario di anni dieci e non il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; nel merito riteneva non imponibile la somma corrisposta a titolo di incentivo all'esodo in quanto riconducibile ad una erogazione liberale eccezionale, esente da imposta a norma dell'art. 48 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, allora vigente.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi.

C.C. resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso, ammissibile sotto il profilo dell'autosufficienza, deve essere accolto.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto il caso in esame riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, mentre esso rientra nella ipotesi prevista dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con conseguente tardività dell'istanza di rimborso presentata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dal citato art. 38.

Il motivo è fondato. L'art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina il rimborso delle "ritenute dirette", ossia delle ritenute operate da Amministrazioni pubbliche, dette dirette perché effettuate da una Amministrazioni dello Stato a favore della Tesoreria dello Stato. Invece la ritenuta alla fonte operate dal sostituto di imposta, che non sia una Amministrazione statale, è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che stabilisce un termine di decadenza per la presentazione della richiesta di rimborso, sia ad opera del sostituto che del sostituito. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 12869 del 24/05/2013, Rv. 626826 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3956 del 19/03/2002, Rv. 553139 - 01).

Nel caso in esame è pacifico che la ritenuta è stata operata da un sostituto soggetto privato (Banco Di Napoli spa) ed è stata effettuata nell'anno 1998, mentre la richiesta di rimborso è stata presentata nell'anno 2002. Ne deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perché presentata dal contribuente oltre il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 vigente ratione temporis.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 (ora 51) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 cod.proc.civ..

Il motivo è assorbito.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese per i giudizi di merito; condanna il controricorrente al rimorso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro millecinquecento, oltre eventuali spese prenotate a debito.