Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 marzo 2017, n. 5705

INPS - Eccedenza - Conguaglio - Doppia iscrizione gestione commercianti e gestione separata

Fatto

 

Con sentenza n. 699/2012, la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto dall'INPS nei confronti della pronuncia del Tribunale di Torino del 24.9.2010 che aveva accolto il ricorso proposto da O. M. per ottenere dall'INPS la restituzione della somma di € 28.059,46, corrispondente a quanto versato in eccedenza all'esito dell'operazione di conguaglio tra quanto dovuto a titolo di contributi per l'iscrizione - disposta d'ufficio dall'INPS - alla Gestione esercenti attività commerciali e quanto versato presso la iscrizione alla gestione separata in qualità di amministratrice della società C. B. srl.

La Corte sosteneva che, quanto alla questione giuridica relativa al problema dell'ammissibilità della doppia iscrizione alla gestione commercianti ed alla gestione separata occorresse prendere atto dell'intervento della norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) che la contempla come legittima; riteneva tuttavia che nella fattispecie la stessa questione non potesse essere più affrontata in quanto coperta da giudicato in senso contrario a quanto sostenuto dall'INPS, poiché il punto era stato regolato da altra precedente sentenza del Tribunale di Torino (n. 5060/2008 del 16.2.2009 non appellata e passata in giudicato) adito da O. D. e da O. M. con azione di impugnazione dell'accertamento ispettivo concretatosi nei verbali di accertamento del 24.11.2006; sentenza nella quale il Tribunale sostenne che il comma 208 dell'art. 1 della I. 662/1996 escludesse la doppia iscrizione prevedendone solo una presso la gestione prevalente, nel caso di specie da identificare nella gestione commercianti sulla scorta degli elementi di fatto analizzati dai quali risultava prevalente "l'attività commerciale" (il lavoro personale prestato abitualmente nell'attività di organizzazione, direzione e controllo) rispetto a quella "di amministrazione" (le funzioni di Amministratore delegato e Presidente).

Quanto al conguaglio con le somme versate dall' appellante alla gestione separata, la Corte osservava che nella seconda sentenza 1204/2010 del 18.3.2010, sottoposta ad impugnazione, il Tribunale aveva pure accertato che risultasse una preminente situazione a credito delle ricorrenti, e che tali conclusioni non erano state neppure contestate dall'INPS in appello. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di censura. O. M. resiste con controricorso.

Equitalia Nord s.p.a, già Equitalia Nomos s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

 

Diritto

 

1. Con l'unico motivo di ricorso, intitolato falsa applicazione e violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 3 e 4 c.p.c. contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., l'INPS deduce che la Corte abbia errato nell'individuazione dei limiti oggettivi del giudicato discendenti dalla sentenza n. 5060/2008 del Tribunale di Torino, avendo la stessa pronuncia riconosciuto, in conformità alla domanda, soltanto la legittimità della iscrizione delle ricorrenti alla gestione commercianti; mentre non poteva ritenersi coperto da giudicato il fatto che esse non fossero ¡scrivibili alla gestione separata, tanto meno sulla base dell'affermazione effettuata d'ufficio dal Tribunale secondo cui l'eventuale credito dell'INPS fosse da sottoporre a conguaglio con quanto versato dalle ricorrenti alla gestione separata INPS; affermazione da ritenersi al più di natura incidentale e non determinante ai fini della decisione in relazione al petitum ed alla causa petendi azionate nello stesso giudizio di accertamento dalle ricorrenti.

2. Il ricorso è infondato. Come risulta incontestato dalla stessa sentenza impugnata, la questione della correttezza dell'operato dell'INPS relativamente all' iscrizione d'ufficio presso la sola gestione commercianti, da cui deriva la pretesa ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza presso la gestione separata da O. M. che è origine del presente giudizio di legittimità, era già stata oggetto principale del giudizio di accertamento ex art. 24 d.lgs. 46/1999 promosso dalla odierna contro ricorrente e dalla sorella avverso "i verbali di accertamento del 24.11.2006 a seguito dei quali l'Istituto aveva provveduto ad iscriverle d'ufficio alla gestione assicurativa dei commercianti nonostante fossero già iscritte alla gestione separata ex legge 335/1995 in virtù della cariche sociali ricoperte...". Questa medesima pretesa era stata impugnata dalle ricorrenti sostenendo l'incompatibilità della doppia iscrizione alle due gestioni interessate, proprio perché esse erano già iscritte alla gestione separata.

3. Tanto risulta pure dal contenuto della sentenza 5060/98, come dalle conclusioni rassegnate in quel giudizio e riportate dallo stesso INPS; da cui si evince proprio che le ricorrenti chiesero accertarsi che la loro attività prevalente fosse quella di amministratore per la quale erano già iscritte alla gestione separata.

4. Inoltre la stessa sentenza 5060/2008 ha fondato la decisione della causa, sia in punto di fatto che in punto di diritto, in merito alla prevalenza dell'una o dell'altra attività considerata, avendo riguardo ad un'interpretazione del comma 208 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (poi rivelatesi infondata anche grazie alla legge di interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 11 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 art. 1) secondo la quale il criterio della prevalente attività autonoma tra le varie espletate - dettato ai fini dell'iscrizione all'unica gestione previdenziale dei lavoratori autonomi- fosse in realtà estensibile anche all’iscrizione alla gestione separata (contrassegnata invece strutturalmente dalla regola della concorrenza delle iscrizioni alle diverse gestioni, come appunto chiarito dal legislatore nella sopraindicata norma interpretativa).

5. Ciò risulta ulteriormente confermato dal conguaglio dei contributi versati nelle diverse gestioni di cui pure il giudice di merito si è posto il problema nella sentenza, sulla scorta della stessa indefettibile premessa logica di cui sopra ovvero che tra le due gestioni in esame ne fosse possibile l'iscrizione in una soltanto e che i contributi versati (o da versarsi) in entrambe fossero da conguagliare tra di essi.

6. Si tratta di giudizi che sono perciò sovrapponibili quanto alle premesse giuridiche e di fatto in relazione alle quali essi si sono svolti. Pertanto è del tutto evidente che i limiti oggettivi di quel primo giudizio comprendessero anche, in maniera esplicita, la questione della compatibilità della doppia iscrizione delle ricorrenti alle due gestioni in discorso sostenuta dall'Istituto previdenziale a fronte della domanda delle stesse ricorrenti di essere iscritte ad un unica gestione (quella di cui alla gestione separata, mentre la sentenza andando parzialmente di contrario avviso alla tesi attorea accertò che nei fatti la gestione prevalente fosse invece quella dei commercianti). L’accertamento così compiuto in ordine alla stessa situazione giuridica ovvero alla soluzione delle medesime questioni di fatto e di diritto relative ad entrambe le cause, ne preclude il riesame all'interno di questo secondo giudizio essendosi prodotto il giudicato, come correttamente affermato dal giudice d'appello torinese in conformità con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. N. 15374/2014 ).

7. Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Non si deve provvedere sulle spese nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a. rimasta intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della contro ricorrente in complessivi € 2600,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori.