Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 marzo 2017, n. 5697

Indennità di anzianità - Riliquidazione - Assegni pensionabili

 

Svolgimento del processo

 

1. V.A., già dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, ha agito per ottenere la riliquidazione dell'indennità di anzianità, previa inclusione di tutte le componenti retributive aventi natura pensionabile. La Camera di Commercio l'aveva invece liquidata alla stregua delle elencazione delle voci di cui all'articolo 77 del Regolamento del personale camerale. Questo faceva riferimento, ai fini della base di calcolo dell'indennità di anzianità, allo stipendio, alla 13a e ad eventuali assegni pensionabili. Ad avviso del ricorrente tale ultima locuzione costituiva previsione di un rinvio mobile, riferibile agli assegni considerati pensionabili alla stregua della normativa vigente al tempo del pensionamento. Nella specie, pertanto, doveva trovare applicazione - ad avviso del V. - l'art. 2, comma 9, della legge 335/95, che aveva previsto l'estensione ai dipendenti pubblici della previsione di cui all'art. 12 L. 153/69 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile e, poiché tale norma aveva adottato sostanzialmente il principio di onnicomprensività, tutte le voci considerate pensionabili dovevano essere incluse nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 320 del 2011, ha confermato il rigetto della domanda statuito dal Giudice del lavoro di Bergamo.

3. Per la cassazione di tale sentenza il V. propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con controricorso. Il ricorrente ha presentato istanza al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, cui ha fatto seguito il provvedimento di rimessione a questa Sezione semplice per la trattazione. In prossimità dell'udienza il ricorrente depositato memoria ex 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Come già affermato da questa Corte in altre occasioni (Cass. n. 11199 del 4 luglio 2012), nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte.

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 2, della legge 23 febbraio 1968 n. 125 e dell'articolo 77 del Regolamento-tipo approvato con decreto ministeriale del 12 luglio 1982. Il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al C.C.N.L. 14 settembre 2000, art. 1362 c.c. e art. 11 preleggi. Il terzo motivo verte sul violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 335/95 e dell'art. 81, comma 4. Cost.. Con il quarto motivo si denuncia falsa applicazione dell'art. 3 Cost.. Il quinto motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio vertente sulla dichiarazione congiunta n. 3 allegata al C.C.N.L. Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000.

3. Il ricorso è infondato.

4. La questione di diritto è la seguente: poiché l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio è disciplinata dall'art. 77 del decreto interministeriale del 1982, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili, si tratta di stabilire se - in forza della entrata in vigore della L. 5 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 7, che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti - l'indennità di anzianità debba includere tutti gli assegni percepiti nell'ultimo anno (nella specie, a titolo di indennità di comparto e di retribuzione di posizione). In altri termini, si tratta di accertare se la onnicomprensività della retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali e su cui commisurare le pensioni, introdotta dalla citata L. 335 del 1995, comporti che altrettanto onnicomprensiva debba considerarsi l'ultima retribuzione, da moltiplicare per gli anni di servizio, ai fini del calcolo della indennità di anzianità. Secondo la tesi del dipendente, essendo ormai tutte le voci retributive pensionabili, tutte confluirebbero della indennità di anzianità giacché l'art. 77 del decreto del 1982 vi include le indennità pensionabili.

5. Tale questione è stata affrontata da questa Corte con sentenza n. 18288 del 2009, cui hanno fatto seguito numerose altre conformi (Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009, nonché Cass. n. 10654 del 2012, n. 20753 del 2013, n. 20527 del 2014, n. 20525 del 2014, e 22377 del 2015). Secondo tale indirizzo, da ritenere ormai consolidato, in tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex L. n. 335 del 1995, ex art. 2,comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'onnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione configgente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale "de qua" per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.

6. In particolare, con la sentenza n. 18288 del 2009, questa Corte ha proceduto,ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 5 all'interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l'anno 2000 e dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, confermando la decisione della Corte territoriale che aveva escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso incentivante, e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto. Questa Corte ha così motivatamente disatteso le precedenti sentenze di legittimità n. 10437 e n. 11519 dell'8 maggio 2006, n. 3189 del 9 febbraio 2009.

7. Al riferito orientamento questo Collegio intende dare continuità, intendendo richiamare nella presente sede tutte le argomentazioni - che si intendono qui trascritte - svolte nella sentenza n. 18288 del 2009 a sostegno della riferita soluzione.

8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.