Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 28 febbraio 2017

Minori non accompagnati: approvate le nuove Linee Guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni

 

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato il 24 febbraio 2017 le nuove "Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri  per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)".

Le nuove Linee Guida sono state approvate a seguito degli esiti della Conferenza di servizi (alla quale hanno preso parte il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, ANCI e la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) e della consultazione di enti competenti in materia di tutela e protezione dei diritti dell'infanzia.

Le Linee Guida mirano a uniformare sul territorio nazionale l'attuazione dell'art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 286/1998, in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno dei Minori Non Accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.

Al contempo, le Linee Guida offrono indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere. In particolare, sono forniti chiarimenti e indicazioni sui termini e sulle modalità di richiesta e di rilascio del parere, nonché sui casi in cui il parere non deve essere chiesto.

Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.

 

Allegato 1

Nuove Linee Guida

 

1. Contesto di riferimento

Il fenomeno dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), come definiti dall’articolo 2, lettera e) del D.Lgs. 142/2015, è in costante crescita in Europa e in particolare in alcuni Stati membri, come l’Italia. I dati sul flusso migratorio verso l’Italia dimostrano che, negli ultimi tre anni, si è registrato un rilevante incremento dei MSNA in accoglienza. Secondo le segnalazioni pervenute alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2016 i MSNA presenti e censiti sul territorio nazionale sono 17.373. Al 31 dicembre 2013 erano presenti poco più di 6.300 MSNA. A tali dati deve essere aggiunto il fatto che più dell’80% dei minori in accoglienza ha un’età compresa fra i 16 e i 17 anni (il 26% ha 16 anni e il 56,6% ha 17 anni).

L’obiettivo delle presenti Linee - Guida è quello di rendere più uniforme l’attuazione dell’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (subentrata nei compiti svolti in precedenza dal Comitato per i minori stranieri) per la conversione del permesso di soggiorno dei MSNA al compimento del 18esimo anno di età. Al contempo, le Linee - Guida intendono fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.

Il presente documento sostituisce il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle "Linee - Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione", adottate con il D.D. del 19 dicembre 2013 e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Richiesta di parere ai sensi dell’articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998

L’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dal D.L. 89/2011 convertito con la L. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell’interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.

Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.

Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:

- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;

- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;

- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;

- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un’istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

E’ preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell’ente locale che ha in carico il minore. Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all’inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.

La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell’ambito della richiesta di parere.

La richiesta di parere va inoltrata alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l’invio telematico della scheda G che sostituisce e annulla integralmente la precedente scheda G di cui al punto 6 delle Linee-Guida dedicate al censimento dei minori stranieri non accompagnati, approvate con il D.D. 19 dicembre 2013.

 

3. Procedura per l’invio della scheda G

 

SCHEDA G

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998

Destinatario Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modalità di invio La scheda G deve essere compilata in formato elettronico e deve essere

inviata ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- minori.art32@pec.lavoro.gov.it

- minori-art32@lavoro.gov.it

Tempi di invio La scheda G dovrebbe essere inviata non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.
Allegati (ove prodotti) 1. Copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine (inviare solo la parte ove sono indicate le generalità del minore, data del rilascio/convalida e scadenza di validità).

2. Copia del permesso di soggiorno/cedolino.

3. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.

4. Documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.

Esito della richiesta La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è tenuta a rendere il parere nei termini previsti dall'articolo 16 della L. 241/1990 (20 giorni).

 

Approvato in data 24 febbraio 2017.

 

Allegato 2

Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017