Legislazione - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Decreto 28 febbraio 2017, n. 13

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella Provincia di L'Aquila - Biennio 2017/2018

Articolo 1

La tariffa oraria minima che dovrà essere applicata nella Provincia di L'Aquila per i lavori di facchinaggio in tutti i settori merceologici dei lavori in economia sarà la seguente:

- Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

 - Annualità 2017 Euro 18,00/h + IVA

 - Annualità 2018 Euro 18,40/h + IVA

- Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

 - Annualità 2017 Euro 18,40/h + IVA

 - Annualità 2018 Euro 18,80/h + IVA

- Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi, nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

 - Annualità 2017 Euro 18,40/h + IVA

 - Annualità 2018 Euro 18,80/h + IVA

Articolo 2

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Articolo 3

La tariffa è maggiorata nella misura del:

- 25% per lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);

- 50% per lavoro festivo;

- 60% per lavoro notturno festivo;

- 30% per lavoro straordinario cumulabile con le tariffe per lavoro notturno, festivo e notturno - festivo come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Articolo 4

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018) ed è considerata inderogabile.

Del presente decreto sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.