Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 agosto 2016, n. 17346

Irap - Medico convenzionato con il SSN - Assenza di elementi di autonoma organizzazione - Rimborso

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di B.I.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 534/39/2013, depositata in data 9/10/2013, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, a carico del contribuente (esercente la professione di medico convenzionato con il SSN), ex art. 36 bis DPR 600/1973, per mancato pagamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2006, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, stante l’assenza di elementi di autonoma organizzazione ("assenza di capitali, un PC, arredo essenziale, un’autovettura, una dipendente addetta a rispondere al telefono e ricevere i clienti nell’orario di apertura dello studio").

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997, in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la CTR svalutato i compensi corrisposti a personale dipendente e la presenza di "capitali, ricavi e spese".

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive" Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercito dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore", il cui apporto, "mediato o generico", all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria, dato questo ininfluente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

3. Quanto alle due denunce riferite all'articolo 360 n. 5 c.p.c. (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal decreto legge n. 83/12, poiché la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva al settembre 2012), le stesse sono inammissibili: si rileva che nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’é luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.