Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11907

Inail - Riclassificazione dell'attività svolta - Accertamenti ispettivi - Differenze sui premi pagati

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 27.2.2010, la Corte d'appello di Firenze confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da D.L. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui l'INAIL, a seguito di un provvedimento di riclassificazione dell'attività svolta, le aveva richiesto il pagamento di differenze sui premi pagati nel periodo 1994-1999.

La Corte, in particolare, riteneva che l'attività di costruzione di telai di biciclette, che l'azienda aveva svolto fin dalla sua costituzione, non potesse rientrare nella voce di tariffa n. 6411 di cui al d.m. 18.6.1988, concernente la costruzione e la vendita di biciclette, e dovesse piuttosto inquadrarsi nell'ambito della voce di tariffa n. 6212, concernente lavori in metallo realizzati con operazioni di taglio, saldatura e verniciatura. Contro tale pronuncia ricorre D.L. s.r.l. con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, d.lgs. n. 46/1999, 2697 c.c., 112, 414, 416, 420 e 442 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale pronunciato e comunque motivato in ordine alle doglianze concernenti l'insufficienza degli accertamenti ispettivi effettuati e la loro non emendabilità in sede giurisdizionale: ad avviso della ricorrente, infatti, posto che solo con la memoria di costituzione in primo grado l'INAIL avrebbe spiegato il reale motivo sotteso all'effettuata riclassificazione, le allegazioni contenute nel verbale di accertamento sarebbero state del tutto insufficienti a supportare la pretesa fatta valere in giudizio, con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto che rigettarsi.

Il motivo è inammissibile per estraneità al decisum. La Corte di merito, infatti, ha affermato al riguardo che «I rilievi di carattere formale sollevati dall'appellante in ordine alla carente o contraddittorietà di motivazione della cartella opposta costituiscono domanda nuova, inammissibile in appello [...] in quanto del tutto assenti nel ricorso proposto in primo grado» (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, par. 1). E poiché parte ricorrente non si è punto preoccupata di censurare codesta affermazione, che la Corte ha ritenuto di fondare sull'art. 345 c.p.c. (non a caso, nemmeno richiamato nella rubrica del motivo), non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 40, T.U. n. 1124/1965, dei decreti ministeriali emessi il 18.6.1988 e il 12.12.2000 e dell'art. 12 prel. c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la costruzione di soli telai di biciclette non potesse rientrare nella voce di tariffa n. 6411, concernente la «costruzione e vendita di biciclette», dovendo invece essere classificata nella voce di tariffa n. 6212, che include «Lavorazioni di cui alla voce 6211, senza posa in opera» e dunque «Taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati [...], costruzione di carpenteria metallica e lavori in materiale metallico (travature, ponti, torri, tralicci, pali, tettoie, capriate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi, ecc.)».

Il motivo è infondato.

Muovendo dalla circostanza incontroversa che l'azienda ricorrente non provvede alla costruzione di biciclette, bensì soltanto di telai, la Corte di merito ha dato al riguardo puntuale applicazione dell'art. 3, d.m. 18.6.1988, secondo il quale «Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti». Né a diverse conclusioni è dato giungere in considerazione del fatto che il successivo d.m. 12.12.2000 ha modificato la voce di tariffa controversa, includendovi la costruzione di telai anche se effettuata come lavorazione a sé stante, giacché il presente giudizio ha ad oggetto premi maturati anteriormente alla sua entrata in vigore e, per principio generale, le norme non dispongono che per l'avvenire (art. 11 prel. c.c.).

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 40, T.U. n. 1124/1965, del d.m. 18.6.1988 e degli artt. 1362 ss. c.c., per non avere la Corte di merito debitamente considerato il pregresso comportamento dell'INAIL, che pur avendo costantemente inquadrato l'azienda nell'ambito della voce di tariffa n. 6411, aveva inopinatamente mutato avviso nel 1999: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbe in specie l'insegnamento di questa Corte secondo cui il principio ermeneutico fissato dall'art. 1362 comma 2° c.c., giusta il quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento anche posteriore alla stipulazione del contratto, si applica anche all'atto amministrativo (Cass. n. 17367 del 2010).

Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione del provvedimento con cui l'INAIL dispone l'aumento del tasso di premio assicurativo non configura una impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della correlativa pretesa dell'autorità amministrativa e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con il potere di accertare incidenter tantum la legittimità del detto atto amministrativo per la sua applicazione o meno nel caso concreto (cfr. tra le più recenti Cass. n. 14674 del 2000). E trattandosi pertanto di valutare la conformità a legge della pretesa creditoria dell'Istituto, ogni pregressa e in ipotesi divergente interpretazione adottata da quest'ultimo nei riguardi delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali di volta in volta adottati sulla scorta dell'art. 40, T.U. n. 1124/1965, è del tutto irrilevante ai fini del decidere (salvo, come si dirà in prosieguo, per le spese).

Da ultimo, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 40, T.U. n. 1124/1965, del d.m. 18.6.1988, degli artt. 12 prel. c.c. e 1362 ss. c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la costruzione dei telai di biciclette potesse rientrare nella voce di tariffa n. 6212, concernente la carpenteria metallica.

Il motivo è infondato, giacché, una volta escluso in base all'art. 3, d.m. 18.6.1988, che l'attività di costruzione di telai per biciclette potesse, ratione temporis, rientrare nella voce di tariffa n. 6411, non poteva che farsi applicazione, a mente del medesimo art. 3, secondo periodo, della voce prevista per la carpenteria metallica, non potendo revocarsi in dubbio che la costruzione dei telai, per come ricostruita nella sentenza impugnata, metta capo al «Taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati».

Il ricorso, pertanto, va rigettato. In considerazione del pregresso comportamento dell'Istituto, di cui dianzi s'è detto, e del successivo mutamento normativo di cui al d.m. 12.12.2000, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.