Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2018, n. 8300

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Domicilio fiscale

Esposizione dei fatti di causa

1. La società I. s.p.a, in liquidazione, impugnava l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento, relativa ad Iva, Irpeg, Irpef e ritenute alla fonte, con riferimento all'anno di imposta 2003, eccependo l'omessa notifica della cartella.

La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello, deducendo che la cartella era stata notificata a mani di tale D.R.A. "qualificatosi persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda che ne ha ricevuto copia", qualità che l'ente ricorrente contestava, assumendo che la ricevente non era affatto dipendente della società e che non era stato indicata la ragione sociale dell'ente in liquidazione.

La C.T.R. di Napoli rigettava l'appello, sostenendo che la nullità ex art. 156 c.p.c. può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che, nella fattispecie, la cartella risultava notificata presso il domicilio del liquidatore della società sito in Napoli alla via P. nelle mani dell'addetto alla ricezione.

Avverso la sentenza n. 203/28/2013, la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.

L'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione resistono con rispettive memorie.

 

Esposizione delle ragioni di diritto

 

2. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 60 D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 137 e ss , art.156 c.p.c, per inesistenza della notificazione della cartella.

In particolare, deduce che la notificazione, come acclarato dai giudici di appello, è avvenuta in luogo diverso dalla sede dell'ente e che, nella relata, non risulta alcun riferimento al legale rappresentante dell'ente né al suo domicilio, né risulta la città in cui sarebbe avvenuta la notifica dell'atto tributario, asserendo che la notifica indirizzata alla società ma effettuata presso il domicilio del legale rappresentante è nulla.

3. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 60 DPR 600/73 e degli artt. 137 e ss c.p.c. in relazione alla tempestività del ricorso, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che l'unico strumento idoneo per smentire le dichiarazioni della destinataria era la querela di falso.

4. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del D.Igs 1992/546, DPR 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c. censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della tempestività del ricorso, in quanto la cartella non risultava notificata.

5. Il primo e terzo motivo vanno scrutinati unitariamente perché logicamente connessi, assumendo tutti l'inesistenza della notifica della cartella.

Occorre premettere che la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d'appello, avrebbe richiesto, ad avviso della Corte, la trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità.

Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione, ma, a tal fine, allorché si indichi che dalla relata non risulti la qualità del destinatario, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata - con l'indicazione della data della stessa -, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l'indicazione obiettiva della risultanza processuale: v. Cass. 2005/17424; Cass. n. 5185/2017).

Inoltre, la deduzione della mancanza nella relata del nominativo del liquidatore o del luogo della notifica risulta essere proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.

Sul punto, questa Corte ha affermato che, qualora una determinata questione - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 21256/2017; Cass. 8206/2016; Cass. 7048/2016). Onere che, nella specie, non risulta assolto.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, difatti, che l'impugnazione aveva ad oggetto la validità della notificazione della cartella a persona qualificatasi come addetta alla ricezione, tale M.M. e non per l'omessa indicazione del nominativo del liquidatore o del luogo della notificazione.

L'essersi la persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario sia effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria Soc. I. e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante. Per superare tale presunzione, ampiamente riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che il soggetto destinatario adduca (e provi) l'inesistenza di un rapporto di lavoro con la persona consegnataria. Si deve, invece, dimostrare che la persona ricevente non sia addetta ad alcun incarico per conto o nell'interesse del soggetto destinatario, nell'ambito dello stesso stabile (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014).

Ciò nondimeno, la doglianza secondo la quale la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede della società sarebbe affetta da nullità è smentita dall'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della I. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis" ( trattandosi di cartella notificata il 2.04.2007), secondo il quale la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.( Cass. n. 30882/2017; Cass. n. 22957/2012).

In particolare, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, c.p.c.; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente; in caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. 2016 n. 11936; Corte Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012).

In questa prospettiva, inoltre, la non corretta applicazione del principio relativo alla necessità della querela di falso (relativa alla qualità di addetto alla ricezione) non inficia la legittimità della soluzione adottata dai giudici di secondo grado, atteso che se il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", l'assenza di prova contraria impedisce al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione, soprattutto allorquando risulti (dalla sentenza) che la notificazione è stata effettuata presso il domicilio del liquidatore della società e a mani di colui che poi ha assunto il ruolo di difensore tecnico dell'ente.

Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'ufficio che liquida in euro 2.900,00 e a quelle sostenute dalla società di riscossione che liquida in euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.