Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8324

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Ipoteca - Procedimento

Fatti di causa

 

Rilevato che la concessionaria per la riscossione della provincia di Bari (Equitalia E.Tr., oggi Equitalia Sud Italia s.p.a.) notificava al contribuente S.M. una precedente iscrizione ipotecaria per la somma di 168.224,80 euro a seguito del mancato pagamento di somme per 84.112,40 euro;

che il contribuente proponeva ricorso avverso tale cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;

che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n. 94/1/11 depositata l'11 aprile 2011, accoglieva il ricorso, ritenendo che l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 operasse anche per le iscrizioni ipotecarie;

che avverso tale sentenza Equitalia Sud Italia s.p.a. (incorporante Equitalia E.Tr.) proponeva appello;

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 55/10/12, respingeva l'appello di Equitalia Sud Italia s.p.a. condividendo le motivazioni della sentenza impugnata;

che avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di ricorso;

che in prossimità dell'udienza la Procura generale presentava osservazioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente Equitalia Sud s.p.a. deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 50, comma 2, e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 Cost. ritenendo errata la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto invalida la procedura posta in essere da Equitalia non avendo quest'ultima provveduto alla notifica, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'intimazione ad adempiere, in quanto tale norma stabilirebbe che il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, non anche l'iscrizione ipotecaria;

ritenuto che tali motivi sono strettamente connessi e pertanto possono essere affrontati congiuntamente e sono infondati;

considerato infatti che, se è vero che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18 settembre 2014 ha affermato che va esclusa l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 dall'ambito specifico dell'espropriazione, concludendo per l'inapplicabilità in tale ipotesi della regola prescritta del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, è anche vero che la stessa pronuncia (così come la pronuncia gemella n. 19668 del 2014, depositata in pari data) ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale l'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente, ciò anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del comma 2-bis dello stesso art. 77 del citato decreto, quale aggiunto del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011, in quanto debba intendersi come immanente al sistema, avuto riguardo all'incidenza lesiva dell'iscrizione ipotecaria sul patrimonio del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, la necessità di attivazione del contraddittorio prima della comunicazione dell'iscrizione stessa (Cass. 10 gennaio 2017, n. 380; Cass. 5 settembre 2016, n. 17612);

che infatti questa Corte, nell'ancora aperto dibattito circa l'ambito e la portata dell'esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale, pur a seguito del nuovo intervento delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24823), con riferimento allo specifico oggetto della presente controversia ha avuto modo di ribadire la necessità che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura dell'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3316),

specificando altresì come il contribuente non sia stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all'assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. 10 gennaio 2017, n. 380; Cass. 5 settembre 2016, n. 17612; Cass. 15 aprile 2016, n. 7605);

ritenuto pertanto che, dal momento che nel caso di specie prima è avvenuta l'iscrizione ipotecaria e solo successivamente è stata notificata al contribuente, il ricorso va rigettato;

ritenuto inoltre che nulla debba essere statuito in merito alle spese in quanto il contribuente non si è costituito.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.