Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8320

Tributi - Accertamento - Scissione societaria - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Coobligazione solidale

Rilevato

che la CTR della Lombardia ha rigettato l'appello di V.F.G. s.p.a. e confermato la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, la quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 4/2/2011 da Equitalia Esatri s.p.a. (oggi Equitalia Nord s.p.a.), originata da un avviso di accertamento che aveva attinto anche la Manifattura L.G.M. e F. s.p.a. (per brevità società M.), in qualità di coobbligata solidale;

che i giudici di appello osservavano che l'accoglimento della istanza di sgravio della cartella esattoriale impugnata, che aveva portato nelle more del giudizio di primo grado alla emissione di una nuova cartella per un importo inferiore (Euro 16.240.093,17, in luogo di Euro 27039.201,66), preteso a titolo di responsabilità solidale, relativamente ad imposte (IRPEG e ILOR anno 1990) dovute dalla società M. dalla quale, per scissione, era stata costituita la società V., non aveva posto nel nulla l'atto originariamente notificato alla contribuente, il quale risultava soltanto rettificato nell'importo, in via di autotutela, dall'Agente per la riscossione, per cui correttamente la CTP non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma accolto il ricorso introduttivo nei limiti appunto dell'importo rettificato;

che la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. resistono con controricorso, il P.G. conclude per il rigetto del ricorso;

che la ricorrente deduce (primo motivo) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all'art. 46, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché la CTR ha omesso di riformare la appellata decisione la quale non aveva tenuto conto del fatto che l'Agente per la riscossione aveva notificato, in data 28/3/2011, un "atto di recesso" con il quale, in riferimento alla cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, in quanto sostituita da altra cartella, ne dichiarava cessati gli effetti, per cui essendo venuto meno l'atto oggetto dell'impugnazione i giudici di prime cure avrebbero dovuto rilevare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, inoltre, deduce (secondo motivo) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 c.p.c., 1 e 46, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché la CTR ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di giudizio in una fattispecie nella quale l'atto impugnato è stato oggetto di un intervento in autotutela che non esclude la valutazione della soccombenza virtuale della controparte processuale;

 

Considerato

 

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia risulta accettata dalle controparti;

che per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione della spese del giudizio di cassazione, come concordemente richiesto dalle parti medesime.

che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), nel caso di rinuncia alla impugnazione (Cass. n. 2317/2015);

 

P.Q.M.

 

Dichiara la estinzione del giudizio. Spese compensate.