Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8313

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Procedimento - Contenzioso tributario

Rilevato che

1. F.D. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 51 del 25 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli da Equitalia Parma-Reggio S.p.A. in recupero di somme dovute ai sensi degli articoli 8, 9 e 14 legge 289/02 (disposizioni in materia di concordato), per gli anni 2003 e 2004.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la pretesa impositiva non fosse prescritta, avendo l'agenzia delle entrate legittimamente prodotto in appello, ex art. 58 d.lgs. 546/92, la prova dell'intervenuta spedizione postale della cartella impugnata fin dal 22 dicembre 2008; spedizione idonea ad interrompere il termine di perenzione di cui all'articolo 37, comma 44, legge 223/2006; - infondate fossero le altre questioni proposte dal contribuente, in ordine alla previa mancata notificazione di avviso bonario, nonché alla pretesa nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento (attesa la consegna del ruolo di riferimento in data 25 gennaio 2008).

Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dall'agente per la riscossione, già contumace nei gradi di merito.

2.1 Con il primo motivo di ricorso il D. lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 57 e 58 d.lgs. 546/92. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto ammissibile la produzione in appello, da parte dell'amministrazione finanziaria, di nuova documentazione probante (perché dimostrativa della tempestività della notificazione della cartella).

2.2 Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dell'articolo 58, 2° co., d.lgs. 546/92, in forza del quale, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte di questa corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di rito.

Si è così affermato, per quanto qui rileva, che: - l'articolo 58 in esame "consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza" (Cass. ord. 22776/15; conf. Cass.18907/11); - tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, ed anche quando abbia ad oggetto "la produzione dell'originale dell'atto impositivo notificato, di cui era stata contestata dal contribuente l'avvenuta notifica", posto che tale produzione integra "una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte"; là dove, il divieto di proporre nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/92 cit. concerne unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 12008/11); - in particolare, deve ritenersi eccezione in senso "stretto" o "proprio" unicamente "lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale", non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l'amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un'eccezione avversaria (Cass. ord. 14486/13).

Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva invalidato la cartella di pagamento proprio perché né l'amministrazione finanziaria né Equitalia (rimasta contumace) avevano dimostrato, mediante la produzione in giudizio della prova di tempestiva notificazione della cartella, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (più esattamente, decadenza) opposta dal contribuente. La produzione per la prima volta in appello della cartella notificata - ad opera di una parte che, come l'agenzia delle entrate, doveva ritenersi a ciò legittimata, in quanto titolare del credito reputato estinto dal primo giudice - non introduceva, dunque, nuovi temi di indagine; né inammissibilmente integrava nuove domande ovvero nuove eccezioni, nel senso indicato dalla su riportata giurisprudenza.

La fattispecie si poneva dunque nell'ambito non dell'articolo 57, bensì dell'articolo 58, d.lgs. 546/92; a nulla rilevando - in senso ostativo alla produzione - nè che si trattasse di documentazione ad effetto probante (chè proprio in ciò consisteva l'interesse di parte alla produzione, nell'ambito di un giudizio per sua natura conformato alla ricostruzione a mezzo di prova documentale degli elementi costitutivi della pretesa impositiva); né che si trattasse di documentazione preesistente al giudizio (dunque, anche indipendentemente dal fatto che tale documentazione fosse stata messa a disposizione dell'agenzia delle entrate, da parte dell'agente per la riscossione che la deteneva, soltanto a seguito della pronuncia di primo grado).

3.1 Con il secondo motivo di ricorso il D. deduce, ex art. 360, 1" co. n. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione - mossa fin dal primo grado di giudizio, e poi riprodotta in appello - circa l'avvenuta doppia imposizione per lo stesso titolo; stante la notificazione di cartella per il medesimo importo complessivo anche da parte dell'ufficio di Foggia dell'agenzia delle entrate, così come da ricorso in opposizione da lui proposto anche presso la commissione tributaria provinciale di Foggia.

3.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale dà espressamente atto della circostanza che il D. avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento in questione anche - tra il resto - per indebita "doppia iscrizione a ruolo".

Si evince poi dalla sentenza impugnata che il contribuente aveva chiesto in appello, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto dall'agenzia delle entrate, che la causa fosse rinviata a nuovo ruolo "per gli argomenti non trattati in primo grado".

Risulta dunque dalla stessa ricostruzione del giudizio operata dal giudice regionale che il D. avesse ritualmente introdotto in giudizio, coltivandolo in appello per l'ipotesi di riforma della prima sentenza a lui favorevole, il motivo di opposizione concernente il fatto che la cartella in esame riproducesse, in realtà, una pretesa già dedotta in altra cartella; emessa nei suoi confronti su azione di recupero dell'agenzia delle entrate di Foggia, e fatta qui oggetto di autonoma e diversa impugnativa avanti alla competente commissione provinciale.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'agenzia delle entrate in controricorso (con richiamo alle due diverse annualità di imposta dedotte in giudizio), la prospettazione di doppia imposizione, ovvero di indebita duplicazione di ruolo, venne dal contribuente formulata con riguardo non già ad un identico importo richiesto due volte nella medesima ed unica cartella (quella oggetto del presente giudizio), bensì ad un medesimo importo asseritamente richiesto per lo stesso titolo con una diversa cartella; emanata da altro ufficio territoriale e dal contribuente stesso dedotta in diverso contenzioso.

Sul motivo di opposizione così formulato, la commissione tributaria regionale ha effettivamente omesso di pronunciare.

Ciò è tanto più evidente se si consideri che il giudice di appello, pur dopo essersi fatto carico - rimossa la questione della prescrizione del credito, ritenuta assorbente dal primo giudice - dell'esigenza di "prendere in considerazione gli altri argomenti non valutati dalla commissione provinciale", si è poi limitato a prendere in esame soltanto due di tali argomenti (mancanza di pregresso avviso bonario, e mancata indicazione in cartella del responsabile del procedimento); tralasciando così del tutto di esaminare l'ulteriore motivo di opposizione (la cui avvenuta formulazione da parte del contribuente aveva, come detto, espressamente enunciato) concernente proprio l'affermata "doppia imposizione".

Ne segue la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.

Attesa la necessità di ulteriori accertamenti fattuali, la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, la quale - in diversa composizione - si pronuncerà anche sul pretermesso motivo di opposizione. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

- accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna in diversa composizione.