Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 18 ottobre 2017

Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015

 

Art. 1

 

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2017, sono rispettivamente incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», di:

a) € 350.000.000,00, a valere sulla dotazione di risorse FRI di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 24 luglio 2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;

b) € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

2. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 e successive modificazioni richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'art. 7, comma 2, le parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e al 70 per cento per le imprese di piccola e media dimensione, come classificate ai sensi dell'Allegato I alRegolamentoGBER,»;

b) all'art. 7, comma 6, le parole: «del 15 per cento della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per cento per le imprese di grandi dimensioni, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento della spesa ammissibile»;

c) all'art. 7, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.».

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Le domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a fronte di rinunce di domande presentate in precedenza e riguardanti il medesimo progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale non sono considerate ammissibili.

5. Per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2017, n. 292.