Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2017, n. 29883

Tributi - Accertamento - Ricorso - Diritto al contraddittorio - Violazione - Invalidità dell’atto

 

Rilevato che

 

1. La CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della prima decisione, ha riconosciuto la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per IVA e sanzioni nei confronti della società C.S. di E.M. e F.D. e C. con riguardo agli anni 2000, 2001 e 2002.

Il secondo giudice ha escluso che nel caso di specie fosse stata compiuta attività ispettivo-accertatrice e che, di conseguenza, non doveva e non poteva essere redatto alcun processo verbale di constatazione, poiché nulla era stata constatato, in quanto l'attività propedeutica dell'Amministrazione si era conclusa con un processo verbale di ritiro documenti compiuta presso l'ufficio. Ha ritenuto altresì preclusa ogni indagine circa le contestazioni e le relative argomentazioni di merito, circa la inerenza e la afferenza degli acquisti oggetto della verifica, proposte con il ricorso originario dalla contribuente ed assorbite dalla favorevole decisione di primo grado - adottata sulla eccezione preliminare, a causa della mancata specifica riproposizione in appello ex art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, qualificata come rinuncia implicita.

2. La società ricorre per la cassazione con due motivi, corredati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1.1. Primo motivo - Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e/o falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 4/1929 in rel. all'art. 12 della legge n. 212/2000.

Secondo la ricorrente la statuizione della CTR circa il mancato compimento di attività ispettivo-accertativa e, quindi, la impossibilità di redigere un processo verbale di constatazione, poiché nulla era stato constatato, era insufficiente e contraddittoria.

A suo parere, per come evinto dal processo verbale di accesso redatto presso il rag. C. con esito negativo, era stata eseguita una verifica generale, ma anche a voler ritenere che fosse stata eseguita una verifica parziale avrebbe dovuto essere redatto un p.v. di constatazione delle violazioni delle norme finanziarie riscontrate nella verifica. Dopo avere ricordato che l'esame della documentazione contabile ed amministrativa della società avvenne, su richiesta della contribuente, in ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge n. 212/2000, lamenta altresì la mancata redazione del p.v. di constatazione che le avrebbe impedito di presentare osservazioni e controdeduzioni.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Come affermato da questa Corte "In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale). (Cass. sent. n. 16655/2011).

Nel caso in esame, nell'esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, ma è sollecitata una statuizione conforme alle aspettative della parte sui medesimi fatti su cui la CTR si è pronunciata con sufficiente chiarezza e specificità, pervenendo alla sua conclusione secondo un percorso logico/giuridico immune dai vizi. Va peraltro rimarcato che nella memoria sono proposte solo mere e tardive supposizioni circa attività che l'Amministrazione avrebbe svolto presso la sede sociale, attività che non trovano alcun riscontro in atti di causa.

1.4. Quanto al profilo di doglianza concernente la lesione del diritto al contraddittorio, lo stesso si palesa inammissibile, attesa la mancanza di autosufficienza in ordine alla preventiva e tempestiva introduzione della doglianza nei medesimi termini in primo grado.

1.5. Va osservato che il motivo non avrebbe, comunque, meritato accoglimento alla luce del condiviso principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale «in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (Cass. S.U, n. 24823/2015).

Nel caso in esame infatti, pur vertendosi in tema di IVA, la parte si è limitata a proporre una doglianza astratta e non ha enunciato alcuna delle ragioni che avrebbe potuto far valere, ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

2.1. Secondo motivo - Insufficienza e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene la ricorrente che la volontà di riproporre nel secondo grado le questioni di merito non esaminate in primo grado era chiaramente evincibile dalla frase inserita nelle controdeduzioni in appello "niente da aggiungere a quanto già ampiamente precisato nel ricorso contro l'accertamento per quanto riguarda l'inerenza e l'afferenza degli acquisti a cui IVA era stata portata in detrazione".

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Va infatti osservato che la parte privata ha omesso di riprodurre, per autosufficienza come suo onere, i motivi di ricorso di primo grado, che sarebbero stati richiamati con la formula utilizzata nelle controdeduzioni in appello, necessari - intesi come fatti - a valutare la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione rivolta alla decisione delle CTR, nel mentre i motivi di ricorso originari restano sostanzialmente oscuri nella loro compiuta formulazione, anche nella doglianza proposta in cassazione, con evidenti negative ricadute sull'ammissibilità del motivo.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

- Dichiara inammissibile il ricorso;

- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di €. 3.600,00=, oltre spese prenotate a debito.