Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29884

Cartella di pagamento - Somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni - Notifica - Decadenza - Termini - art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106

 

Rilevato che

 

la CTR della Lombardia rigettava l'appello dell'agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto un ricorso di P.P. nei confronti di una cartella di pagamento per Irpef dell'anno 2000;

avverso la decisione, depositata il 23-2-2009, l'amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione in nove motivi, al quale l'intimato replica con controricorso.

 

Considerato che

 

la motivazione della CTR si compone di due periodi: il primo testualmente afferma che "la notifica della cartella esattoriale non è mai avvenuta mentre doveva avvenire entro il 31-12-2004 e ciò - come riconosciuto dalla stessa agenzia delle entrate - è avvenuto solo il 17-2-2006 dopo che il ruolo era stato reso esecutivo il 31-3-2005"; il secondo testualmente afferma che "di nessun pregio deve ritenersi l'affermazione dell'appellante circa la natura dell’impugnazione congiunta della cartella (mai notificata) e del provvedimento dispositivo di fermo amministrativo e del suo effetto sanante";

coi primi tre motivi, suscettibili di congiunto esame, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza perché priva di motivazione o perché caratterizzata da motivazione solo apparente; le censure sono fondate in quanto la motivazione come sopra riportata si rivela a tal punto lacunosa da non consentire di cogliere la ratio deciderteli;

invero la CTR ha affermato sia che la cartella non sarebbe stata mai notificata sia che la notifica, che riconosciuto dall'agenzia delle entrate, sarebbe avvenuta il 17-2-2006, e la mancanza assoluta di riferimenti allo svolgimento del processo non consente di cogliere la pertinenza del riferimento aggiuntivo al ruolo reso esecutivo il 31-3-2005;

quel che interessa è che, rispetto alle dichiarazioni presentate entro il 31-12-2001 (come quella in esame, essendo in questione l'Irpef dell’anno 2000), questa Corte ha affermato il principio per cui l'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 - emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il secondo comma dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato (v. Cass. n. 2212-11; Cass. n. 16990-12; Cass. n. 3208-13);

consegue che, ove in effetti notificata il 17-2-2006, la cartella conseguente all'attività di liquidazione dell'Irpef sarebbe stata nella specie sicuramente tempestiva;

l'impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima CTR, diversa sezione, per nuovo esame;

il giudice del rinvio si uniformerà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla CTR della Lombardia.