Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 27 gennaio 2017

Garanzia globale a valenza unionale e nazionale - Modalità di presentazione dell’istanza

 

Ai fini dell’ autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale che può essere utilizzata in più stati membri della ue (art. 89, paragrafo 2, lettera b, e art. 89, paragrafo 5, del reg.(ue) 952/2013), deve essere presentata una specifica istanza utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito web di questa agenzia, nella sezione dogane/codice doganale dell’unione/modulistica.

Pertanto, un operatore economico interessato ad ottenere una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale sia per regimi/procedure doganali che intende utilizzare anche in altri stati membri della ue sia per regimi/procedure doganali da svolgersi esclusivamente in italia, è tenuto a presentare istanze distinte cui verrà dato esito con atti autorizzatori separati.

Esempio:

un operatore economico chiede una autorizzazione alla dilazione di pagamento (c.d. conto di debito) ed, altresì, una autorizzazione al perfezionamento attivo per operazioni che interessano più Stati membri della UE.

In tal caso, per le relative garanzie globali, egli presenterà una istanza di autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (NAZIONALE) per la dilazione di pagamento ed una istanza di autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (UE) per il perfezionamento attivo.