Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 gennaio 2018, n. 28

Contratto a termine - Proroga - Eventi sismici del 6 aprile 2009

Fatti di causa

Con ricorso depositato in data 24.3.2010 al Tribunale di Campobasso N.N., premesso di essere stato assunto da ANAS spa con contratto a termine del 10.11.2008 ed assegnato al Compartimento di viabilità per il Molise e che il contratto dopo la prima proroga (dalla scadenza iniziale del 9.3.2009 al 17 aprile 2009) era stato prorogato una seconda volta in ragione degli eventi sismici del 6 aprile 2009, agiva nei confronti di ANAS spa per sentire accertare la illegittimità della seconda proroga ai sensi dell'art. 4 D.Ivo 368/2001. Il giudice del Lavoro, con sentenza del 7.11.2011 (nr. 294/2011), accoglieva il ricorso.

La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza del 23.11.2012- 20.2.2013 (nr. 388/2012), accogliendo l'appello di ANAS spa (ed assorbito l'appello incidentale del lavoratore) rigettava il ricorso originario del N..

La Corte territoriale riteneva che la seconda proroga del termine apposto al contratto di lavoro fosse legittima in ragione delle ordinanze di emergenza emanate, a seguito del sisma del 6.4.2009, ai sensi dell'articolo 5 L. 225/1992.

In particolare, in ragione del combinato disposto dell'art. 14 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (in prosieguo: OPCM) del 15.4.2009 nr. 3755 e dell'articolo 3 OPCM del 6.4.2009 nr. 3753, ANAS spa era autorizzata— in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento dell'Aquila, definitivamente inagibile a seguito del sisma— ad avvalersi della previsione di derogabilità dell'art. 36 del D.L.vo 165/2001.

Il giudice del primo grado aveva ritenuto che la normativa emergenziale non era riferibile ad ANAS spa, in quanto ente privo, a seguito della privatizzazione, della natura di amministrazione pubblica e dunque non soggetto, in limine, alle disposizioni del TU 165/2001.

Tuttavia le norme erano chiare nel consentire all'ANAS un potere di deroga; l'articolo 10 della OPCM nr. 3755/2009 prevedeva che il dipartimento della protezione civile fosse autorizzato ad avvalersi, per il soddisfacimento delle esigenze connesse all'espletamento delle attività di emergenza, di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero svolgenti istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, categoria, quest'ultima, in cui era compresa ANAS spa.

Sotto altro e diverso profilo, inoltre, ANAS spa doveva essere annoverato tra i soggetti pubblici anche dopo la privatizzazione della ex azienda di Stato, come specificato nello statuto e per i suoi poteri pubblicistici.

Dalla natura privatistica del rapporto di lavoro dipendente instaurato con ANAS non poteva farsi discendere la illegittimità della proroga del termine dei contratti di lavoro, che la normativa emergenziale aveva consentito a qualunque società avente natura, capitale ovvero oggetto pubblico.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza N.N., articolato in due motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso ANAS spa.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 comma 5 legge 225/1992, con riferimento all’articolo 14 della OPCM n. 3755/2009 ed all'articolo 3 della OPCM nr. 3753/2009, degli artt. 12 e 14 disp. prel. cod.civ., dell'articolo 4 D. Lvo 368/2001.

Richiamati i contenuti della normativa sul potere di Ordinanza in deroga (L. n. 225 del 1992— articoli 2 comma 1 lett. c ed articolo 5; D.L. 31 maggio 2005 nr. 90— articolo 4 comma 1) e la disciplina delle Ordinanze nr. 3753 e 3755/2009, nella parte qui rilevante, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile al rapporto di causa la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 (come prevista dall'articolo 3 della OPCM nr. 3753/2009) senza considerare che la norma derogata trovava applicazione soltanto per il settore delle Amministrazioni Pubbliche e nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non anche rispetto ai dipendenti di ANAS S.p.A., il cui rapporto di lavoro era interamente regolato dalle norme di diritto privato.

Ha inoltre censurato la operata inclusione di ANAS spa tra le pubbliche amministrazioni laddove la società poteva essere qualificata, limitatamente a determinate finalità (sotto il profilo della trasparenza e del buon andamento), come «organismo di diritto pubblico», concetto giuridicamente diverso da quello di amministrazione o ente pubblico .

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 14 disp. prel. cod.civ., 1362, 1363 cod.civ., con riferimento agli articoli 10 e 14 della OPCM n. 3755/2009 ed all'articolo 3 della OPCM nr. 3753/2009, dell'articolo 4 del D.Lgs. 368/2001, dell'articolo 36 D.L.gs. 165/2001.

Ha dedotto che l'Ordinanza nr. 3753/2009 non prevedeva una generale possibilità di deroga della normativa sul pubblico impiego privatizzato ma consentiva la deroga per le sole finalità in essa indicate; la Ordinanza nr. 3755/2009— articolo 14— si riferiva alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento di L'Aquila di ANAS spa, definitivamente inagibile.

In ogni caso anche la possibilità di deroga all'articolo 36 D.Ivo 165/2001 riconosciuta dall'articolo 3 OPCM 3753/2009 si riferiva alle sole norme sul reclutamento del personale e non anche alle previsioni dello stesso articolo 36 sulla impossibilità di ritenere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni in caso di violazione delle norme imperative sulla assunzione e l'impiego di lavoratori.

I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La questione di causa è stata già esaminata da questa Corte nell'arresto del 19.12.2016 nr. 26166, al quale si intende dare in questa sede continuità.

Nel precedente citato si è osservato come la Ordinanza nr. 3755/2009, articolo 14, consente ad ANAS di avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 3 dell'Ordinanza n. 3753/2009 esclusivamente «in relazione alla necessità di ricostruire» l'edificio della sede del Compartimento di L'Aquila e, dunque, non per la pluralità di esigenze connesse allo svolgimento dei compiti demandati ad ANAS ma per un fine preciso e normativamente definito, conformemente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso.

Si è poi escluso che la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, prevista dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 3753/2009 (richiamato dall'articolo 14 OPCM 3755/2009) possa trovare applicazione per via diretta ai dipendenti di ANAS spa.

L'art. 36 del D.L.gs. 165/2001 si riferisce alle «pubbliche amministrazioni» e dunque agli enti individuati come tali dallo stesso DL.gs . con il precedente art. 1, comma 2; del resto, a seguito e per effetto della trasformazione dell'ANAS da azienda di Stato in ente pubblico economico, operata con il D.Lgs. n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del personale dipendente del suddetto ente è disciplinato esclusivamente dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro ( cfr. Cass. n. 9590/2005).

La interpretazione dell'art. 3 della OPCM 3753/2009 sostenuta in sentenza, nel senso del travalicamento dei limiti formali di applicazione soggettiva all'Amministrazione pubblica —come legislativamente definita— a vantaggio di una diversa e più ampia identificazione di essa di natura funzionale (che includerebbe le società aventi natura, capitate ovvero oggetto pubblico), travalica i limiti della interpretazione estensiva e non sarebbe coerente con la natura di norma eccezionale delle ordinanze emesse, ai sensi dell'articolo 5 legge 225/1992, «in deroga ad ogni disposizione vigente» ( nel solo rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico).

La seconda proroga del contratto a termine neppure potrebbe legittimarsi sulla scorta della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, seconda parte, dell'Ordinanza n. 3755/2009 (ove è previsto che, per finalità legate alle attività di emergenza, il Dipartimento della protezione civile sia «autorizzato ad avvalersi di personale dipendente [...] da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici [...]), non risultando dedotto che l'impiego del ricorrente in forza della seconda proroga sia avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; gli atti vanno rinviati alla Corte di appello di Bari, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra esposti.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.