Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

 

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute»;

b) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,»;

c) al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'ISPRA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).»;

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.».

2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 12 luglio 2016, n. 161.