Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 aprile 2017, n. 10325

Rapporto di agenzia - Indennità di fine rapporto - Pagamento di differenze su provvigioni maturate - Inosservanza degli obblighi di rendiconto - Risarcimento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 29 giugno 2011, la Corte d'Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da F.B.G. nei confronti della O. S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società, alla quale il primo era legato da un rapporto di agenzia, al pagamento di differenze su provvigioni maturate, delle indennità di fine rapporto, dei premi dovuti per il raggiungimento degli obiettivi ed al risarcimento del danno per inosservanza, nel corso del rapporto, degli obblighi di rendiconto e di tempestivo pagamento.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società allora appellata, provati l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione contabile e la veridicità dei dati riportati in quei rendiconti, stante l'attendibilità delle testimonianze, tale da rendere inammissibile l'ordine di esibizione richiesto dal ricorrente; infondata per difetto di prova la pretesa creditoria relativa ai premi per gli anni 2001/2002; non dovuta l'indennità di fine rapporto, dovendosi ricollegare la cessazione del rapporto, protrattosi sino al fallimento dell'agente, a tale evento, non qualificabile come fatto al medesimo non imputabile legittimante quella pretesa; non dovuto nulla se non la percepita provvigione sul contratto concluso a fronte della violazione del diritto di esclusiva; infondata la pretesa risarcitoria avanzata a fronte dell'asserita derivazione del fallimento dell'agente dal ritardato pagamento delle provvigioni, per insussistenza del nesso di causalità.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

La successiva memoria ex art. 378 c.p.c. illustrativa dei predetti motivi di ricorso non può ritenersi acquisita agli atti in quanto presentata da nuovo difensore non munito di valida procura.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 118, 210, 394, 420 e 437 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., censura la mancata ammissione del richiesto ordine di esibizione delle scritture contabili e della CTU, essenziali a suo dire ai fini della prova dell'azionato credito 'per provvigioni.

Nel secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di motivazione, alla nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. ed alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., viene reiterata la medesima censura in relazione al complessivo iter valutativo delle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 1750, 1751, 2119 c.c., si lamenta la non conformità a diritto delle statuizioni relative alla non spettanza delle varie indennità connesse alla cessazione del rapporto.

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 19.10.2009, n. 22115 e Cass. 7.7.2011, n. 14968) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale, laddove l'agente agisca in giudizio per il pagamento delle provvigioni, lo stesso è onerato della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, potendo, a tali fini, ricorrere alla richiesta dell'ordine di esibizione delle scritture contabili, stante la funzione di strumento istruttorio residuale a questo assegnato dall'ordinamento, solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative, presupposti la cui ricorrenza è rimessa al giudice di merito cosicché il mancato esercizio da parte di questi del relativo potere discrezionale non è sindacabile in questa sede, esclusa in ogni caso la possibilità di supplire al difetto di prova con la richiesta di consulenza tecnica, non essendo questa ammissibile per l'accertamento di fatti non provati dalla parte.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo atteso che il disconoscimento del diritto alle indennità di fine rapporto risulta correttamente ricollegato al difetto dei presupposti legittimanti la corresponsione delle stesse, in particolare, per quel che riguarda l'indennità di preavviso ex art. 1750 c.c., la non riconducibilità della cessazione del rapporto, risoltosi di diritto per intervenuto fallimento dell'agente, del resto modo di risoluzione espressamente contemplato nel contratto inter partes, al recesso della preponente, per quel che riguarda l'indennità ex art. 1751 c.c., la non riconducibilità della cessazione del rapporto, per la medesima ragione sopra indicata, a fatto non imputabile all'agente, per quel che riguarda il FIRR, perché corrisposta senza residui dall'Enasarco.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.