Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2073

Dazi doganali - Avviso di rettifica - Recupero di maggiori diritti doganali (dazi e IVA)

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Commissione Tributaria Regionale del Trentino - Alto Adige, con la sentenza n. 36/01/12, depositata il 03.10.2012 e notificata il 17.10.2012, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto, previa riunione, le impugnazioni proposte dalle società C.A.D. L. SRL (di seguito CAD) e A. SRL avverso l'avviso di rettifica n. prot. n. 4/10257/RU emesso ex art.78 del Reg. CE n.2913/1992 per il recupero di maggiori diritti doganali (dazi e IVA) gravanti su prodotti dichiarati sotto la voce doganale 0703 9000 80 (porri ed altri ortaggi agliacei, allium ampeloprasum) soggetta solo al dazio ad valorem del 9,6% e ritenuti dall'Agenzia delle dogane, sulla base di quanto accertato, da classificare alla voce doganale 0703 2000 00 (aglio della specie allium sativum) soggetta a maggiore imposizione in ragione dell'applicazione cumulativa del dazio ad valorem e del dazio specifico di €.120 per kg. 100 di prodotto.

In particolare la ditta A. SRL di Vipiteno, rappresentata in rappresentanza indiretta per l'espletamento delle formalità doganali dalla CAD, nel 2009 aveva effettuato attraverso la Dogana di Genova undici operazioni di importazione di prodotto classificato alla voce doganale 0703 9000 80, fornito interamente dalla ditta cinese H.W.I. & Exp Co. LTD; dopo lo sdoganamento le merci erano state inviate alla ditta U.T.I. SRL con sede in Trevenzuolo (VR) per il riconfezionamento e l'etichettatura e successivamente alla ditta austriaca U.A. GmbH, cliente della ditta M. GmbH con sede in Vienna. Tutte le partite di merce erano state fatturate dalla A. SRL alla ditta austriaca M. GmbH, che poi rivendeva le merci alla U. Austria. L'amministratrice della ditta austriaca M. GmbH - sig.ra Y. - risultava essere anche la rappresentante legale della ditta A. di Vipiteno.

L'indagine, svolta su impulso dell'OLAF e di un gruppo investigativo comune delle autorità doganali italiane ed austriache era fondata su accertamenti documentali riguardanti tutti i passaggi commerciali della merce importata dalla A. di Vipiteno, sul prelievo in data 10.11.009 di campioni della specialità vegetale rinvenuti presso la sede della società U. austriaca; sull'esame biologico, mediante esame del DNA commissionato all'Università della Basilicata, che aveva confermato che i campioni appartenevano alla specie allium sativum. Gli accertamenti erano confluiti nel processo verbale di constatazione in data 03.02.2011 e nell'avviso di rettifica impugnato.

2. Il giudice di appello ha affermato che risultava provato che la merce importata era da classificarsi come "aglio" e che l'importatrice ne era consapevole, sia sulla scorta della documentazione verificata, dalla quale risultava che le importazione precedentemente dirette in Austria, a seguito della riclassificazione da parte della dogana austriaca del vegetale sotto la voce 0703 2000 con applicazione di maggiore dazio nel 2007, erano state successivamente indirizzate in Italia, mantenendo la voce 0702 9000; che l'appartenenza del prodotto all'una piuttosto che all'altra categoria era immediatamente percepibile, essendo l'allium sativum caratterizzato da un bulbo diviso in spicchi, mentre le varietà "solo garlic" ed allium ampeloprasum , termini con i quali era descritta la merce nella dichiarazione doganale, erano entrambi monobulbo; che l'esame biologico del Dna dei campioni commissionato dall'OLAF era stato eseguito solo per pervenire ad una classificazione scientifica inconfutabile; che in occasione dell'intervento presso la ditta U. in Austria nessuno aveva dubitato che la merce fornita dalla M. fosse aglio, come confermato da un dipendente sentito come persona informata sui fatti.

Il secondo giudice ha inoltre escluso la violazione della normativa in materia di ispezioni e prelevamento dei campioni e di contraddittorio, e che il campione prelevato non fosse rappresentativo. Ancora ha ritenuto non pertinente l'invocata applicazione dell'art.220, comma 2, del CDC, ed ha respinto tutte le altre doglianze.

3. La società CAD ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi, accompagnato da tre memoria ex art. 378 c.p.c.; il ricorso, consegnato per la notifica il 14.12.2012 all'UNEP presso la Corte di appello di Roma, è stato notificato all'Agenzia delle dogane il 17.12.2012 ed alla società A. SRL in data 20.12.2012.

La A. SRL ha replicato con controricorso, articolato su sei motivi, consegnato per la notifica il 16.01.2013 all'UNEP presso la Corte di appello di Roma e notificato alla CAD in pari data ed alla Agenzia delle dogane il 17.01.2013.

L'Agenzia delle dogane ha risposto con controricorso consegnato per la notifica il 10.09.2015 all’UNEP presso la Corte di appello di Roma e notificato alla CAD in pari data.

La controversia proviene dall'adunanza camerale del 09.11.2014, ove ne è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle dogane perché notificato tardivamente, oltre due anni dopo la notifica del ricorso, in violazione del termine di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c.

1.2.1. Anche il controricorso proposto dalla A. SRL, che deve essere riqualificato come ricorso incidentale adesivo perché articolato su specifici motivi, va dichiarato inammissibile perché tardivo.

1.2.2. Va sul punto richiamato l'indirizzo della Corte, secondo il quale la regola dell'art. 334 c.p.c. - che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso- è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale o anche, e a maggior ragione, per ragioni diverse, che resta soggetta ai termini ordinari (tra varie, Cass. nn.5635/2002, 6807/2007, 1120/2014, 20040/2015, 23752/2015) .

1.2.3. In proposito va rimarcato che, con i sei motivi, si denuncia 1) la violazione e/o falsa applicazione del reg. (CEE) n. 2655/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale con riguardo alla classificazione botanica e doganale del genere allium (art. 360, comma, n.3, c.p.c.), per avere ritenuto la CTR corretta l'applicazione fattane dall'Agenzia delle dogane; 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 68 e 69 del reg. CE 2913/12, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 72 del DPR n. 43/1973 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento a posteriori eseguito dall'Autorità doganale; 3) la violazione dell'art.220 del reg. CE n. 2913/1992, che tutela il legittimo affidamento del debitore (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per non avere ritenuto la CTR che ricorreva nel caso l'errore dell'Autorità doganale; 4) la violazione dell'art.7 della L n.22/2000, dell'art.11, comma 5 bis, del DLGS n.374/1990 (art.360, comma 1, n.3, c.p.c.), per non avere la CTR accolto la censura circa la carenza motivazionale dell'atto impugnato, privo del verbale di verifica dell'OLAF e delle relazione conclusiva; 5) (numerato come sesto) la violazione dell'art. 29 e ss del reg. CE 2913/1992 (art.360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere la CTR ritenuto legittima l'inclusione dei costi di trasporto, sostenuti dalla ditta austriaca M. GmbH, nella base imponibile utilizzata dalle Dogane per il computo; 6) la violazione degli artt.214 e 232 del reg. CE n.2913/1993 (art.360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere ritenuto la CTR legittimo il conteggio degli interessi, di cui all'avviso di rettifica, calcolato sui diritti liquidati a far data della dichiarazione doganale, applicando erroneamente l'art.214, anziché l'art.232 CDC.

1.2.4. Come reso evidente dall'esposizione dei motivi, l'impugnazione dell'A. non può essere qualificata come incidentale "in senso stretto", posto che essa presenta censure, in parte, analoghe a quelle avanzate dalla ricorrente principale, come di seguito si vedrà, e, in parte, diverse, ma pur sempre dirette immediatamente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e non già scaturite per effetto dell'impugnazione della CAD. Ne discende la sua inammissibilità per tardività, in quanto, a fronte della notifica della sentenza impugnata, risalente al 12.10.2012 come si evince dallo stesso controricorso, questo è stato consegnato per la notificazione soltanto in data 16.01.2013, oltre, quindi, il termine di sessanta giorni previsto dall'art.325, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 326 c.p.c.. per la notifica del ricorso.

2.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 68, 69 e 78, par. 2, del Reg. CEE 2913/1992 e della normativa in materia di verifiche, ispezioni merci ed attività di prelevamento dei campioni operate dalle autorità doganali e dei relativi esiti (art.61 e 72 del DPR n.43/1973) (art. 360, comma l,n.3, c.p.c.) è inammissibile.

2.2. Secondo la ricorrente la CTR, pur dando atto che il prelievo del campione era stato eseguito da un'autorità doganale e non dall'OLAF, ha errato nel ritenere che, essendo stata la visita delle merci ed il campionamento eseguito nel corso di una revisione successiva alla immissione in libera pratica presso la U. austriaca, tali attività potessero essere compiute da una autorità doganale diversa da quella presso la quale le merci erano state presentate per la importazione ed anche senza la partecipazione dei rappresentanti della ricorrente e, quindi, in assenza del contraddittorio, considerando sufficiente che il contribuente avesse potuto contestare gli esiti degli esami tecnici e la rappresentatività dei campioni, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria. Sollecita in proposito l'applicazione della decisione della Corte di giustizia Derudder in causa C-290/01.

2.3. Il motivo, centrato sulla contestazione della legittimità dell'accertamento compiuto sui campioni di merce prelevati in Austria, risulta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale è affermato che "risulta quindi senz'altro provato che nel caso della merce in esame si trattava di aglio e che l'importatrice ne era pienamente consapevole" (fol.6) sulla scorta di una pluralità di argomenti fattuali e logici, rispetto ai quali l'accertamento biologico con analisi del DNA appare del tutto privo di decisività.

Invero la Commissione, dopo avere definito "privo di pregio" l'argomento secondo il quale la distinzione tra i due tipi di vegetale in discussione richiedeva complesse indagini biologiche ed avere qualificato l'analisi del DNA solo come un passo voluto dall'OLAF per giungere ad una classificazione scientifica inconfutabile, non ne ha tenuto conto per la sua statuizione che risulta fondata su altri elementi di fatto ed argomenti logico giuridici, puntualmente sviluppati dal secondo giudice e non censurati dalla ricorrente.

2.4. In particolare la CTR ha rimarcato che "era ben noto sia al fornitore cinese che all'importatrice A. che di aglio, e solo di aglio, si trattava" (fol.6), ricordando che, dopo un'importazione da parte della ditta M. GmbH, nel 2007 in Austria, di aglio monobulbo in occasione della quale l'autorità doganale locale aveva provveduto a riclassificare i vegetali importati con la voce doganale 0703 2000 ed a richiedere il pagamento di maggiori diritti di confine, la ditta M. aveva comunicato alla società che curava il trasporto del prodotto dalla Cina all'Europa che, per problemi alla dogana, era necessario passare dall'Italia; ha esaminato, quindi, puntualmente i contratti di fornitura e la documentazione commerciale intercorsa tra i vari soggetti privati, dalla quale si evincevano i successivi passaggi della merce, e ne ha tratto ulteriore conferma della piena consapevolezza da parte dell'importatrice della effettiva tipologia del prodotto importato, valorizzando, da ultimo, le dichiarazioni rese dal dipendente della U. in Austria, sulla circostanza che nessuno dubitava che il prodotto fornito dalla ditta M., all'esito dei diversi passaggi, fosse aglio.

3.1. I motivi secondo, terzo e quinto, sono stati avanzati dalla ricorrente CAD in base all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispettivamente sui seguenti fatti controversi e decisivi: il carattere rappresentativo o meno di tutta la merce oggetto di importazione, attribuibile ai pochi bulbi oggetto di campionamento ed analisi; la circostanza che l'asserito errore nell'applicazione del dazio sia dipeso o meno dalle indicazioni rese dall'importatore nelle proprie dichiarazioni doganali; la sussistenza o meno di una condotta attiva delle Autorità competenti nella determinazione secondo cui la merce era da sussumersi nella categoria "porri agliacei" e non in quella di "aglio", rilevante per l'applicazione dell'art.220, par. 2, lett. b, del CDC.

3.2. Tali motivi non sono scrutinabili in quanto sono formulati nei sensi previsti dall'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Siccome la sentenza d’appello è stata pubblicata il 3 ottobre 2012 (quindi dopo il l'11 settembre 2012 termine di decorrenza dell'applicazione della novella), il ricorso per cassazione è soggetto alla più restrittiva disposizione processuale introdotta dal c.d. Decreto Sviluppo per circoscrivere l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al solo "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Sul punto le Sezione Unite, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, hanno chiarito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si applicano anche al ricorso avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3- bis, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

3.3. Non v'è dubbio, pertanto che, la nuova disciplina si applichi ratione temporis e ratione materiae anche all'odierno processo (cfr. Cass. n. 26860/2014) ed i motivi in questione vanno dichiarati inammissibili.

4.1. Il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.220, par. 2, lett. b) del CDC (art.360, comma 1, n.3, c.p.c.), è infondato.

Secondo la ricorrente la CTR, nel ritenere che l'errata indicazione della voce doganale non era stato determinata da un errore della autorità doganale, ma dalle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale della parte, di guisa che andava esclusa l'applicazione della norma invocata, ha errato per essersi riferita all'autorità doganale, individuandola esclusivamente con quella deputata al recupero dei dazi, senza ricomprendere le altre autorità che nell'ambito delle proprie competenze avevano fornito elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed erano idonee a suscitare il legittimo affidamento del debitore.

In particolare la parte ha sostenuto la ricorrenza dell'errore attivo dell'Amministrazione doganale, ricordando che due volte questa aveva proceduto all'esame diretto di partite di merce senza procedere ad alcun rilievo circa la classificazione, e che la classificazione indicata dall'importatore era stata confermata anche dai certificati collaterali rilasciati da Agrim, Agecontrol e dall'Ufficio di sanità marittima e aerea del Ministero della Salute, che dovevano essere considerate anch'esse quali autorità che avevano fornito elementi rilevanti per la riscossione del dazio e, quindi, idonee a suscitare il legittimo affidamento del debitore.

4.2. Il motivo è infondato perché sollecita una interpretazione della norma non conforme a diritto.

4.3. Trova applicazione nel caso in esame, il consolidato principio secondo il quale, in tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (Cass. SU n. 18190/2008, Cass. nn. 13680/2009, 7837/2010, 4022/2012, 7702/2013, 13770/2016, che richiamano consolidata giurisprudenza comunitaria).

4.4. Orbene la CTR nella articolata motivazione ha accertato, con statuizione non censurata, che sin dal 2007 l'importatrice aveva avuto cognizione della questione,  rilevante sul piano daziario circa la classificazione del prodotto importato e, lungi dal controbattere dimostrando la correttezza della sua modalità dichiarativa, aveva adottato una strategia operativa volta ad aggirare controlli o ostacoli, spostando il luogo di ingresso in Europa della medesima merce dall'Austria all'Italia, e che l'errore di classificazione si fondava proprio sulla dichiarazione resa dalla parte privata, giacché i certificati rilasciati dalle altre Autorità erano privi di rilevanza ai fini doganali, non aveva determinato la dichiarazione di importazione resa dalla parte, ma la avevano accettata.

4.5. A fronte dell'accertamento in fatto non censurato, va rilevato che la circostanza, peraltro esposta con carenza di autosufficienza, che l'Amministrazione non avesse rilevato l'errore in occasione di due controlli, è priva di decisività in quanto inidonea a integrare un errore attivo costituendo una mera ed occasionale acquiescenza alla prospettazione della parte.

Va altresì rilevato che le altre autorità di controllo citate risultano del tutto estranee alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione daziaria; inoltre, tali certificazioni, in quanto conseguenti all'accettazione della classificazione doganale indicata dall'importatore - come si desume dalla decisione della CTR non impugnata sul punto (fol.8) -, sono anch'esse conseguenti ad una attività dichiarativa della parte.

5.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. (art.360, comma 1, n.4, c.p.c. ) per omessa pronuncia sul contenuto del terzo motivo di appello, relativo alla violazione dell'art.220, par. 2, lett. b) del CDC, con riguardo alla sussistenza degli ulteriori requisiti della non riconoscibilità dell'errore e della buona fede della ricorrente.

5.2. Il motivo, con il quale si ripropongono, sia pure sotto diverso profilo le questioni oggetto del quarto motivo di ricorso, è assorbito dal rigetto di questo per infondatezza.

6.1. Il settimo motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 29 e 32 del reg. CEE n.2913/1992, nonché dell'art.164, par.l, lett. c) del reg. CE n.2454/1993, con riferimento alle statuizioni concernenti la determinazione della base imponibile e del valore doganale della merce, compiuta computando anche le spese di trasporto, è inammissibile.

Secondo la ricorrente le spese di trasporto non concorrono a comporre il valore doganale quando sono a carico dell'acquirente e non dell'importatore e sostiene che dalla polizza di carico era facilmente evincibile che il consegnatario della merce era l'importatore A., ma il destinatario era la società di diritto austriaco M. che aveva sostenuto il costo delle spese di trasporto, di guisa che queste non andavano computate nella base imponibile.

6.2. il motivo è inammissibile. Va infatti considerato che la CTR ha accertato in fatto, che le fatture emesse dal fornitore cinese recavano la dicitura "cif", dalla quale si desumeva che il costo del trasporto era incluso nel prezzo di fattura: tale accertamento documentale, non censurato, preclude l'esame del motivo fondato sul presupposto fattuale opposto.

7.1. Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione dell'art.232 del reg. CEE n.2913/1993, la falsa applicazione dell'art.519 del reg. CE n.2454/93 e dell'art.214, par.3, del reg. CEE n.2913/92 (art.360, comma 1, n.3, c.p.c.) per avere la CTR erroneamente confermato la legittimità dell'accertamento anche in ordine alla liquidazione dei diritti doganali con conteggio degli interessi a far data dalla presentazione della dichiarazione doganale, sul presupposto della corretta applicazione degli artt. 214 e 232 del CDC.

7.2. L'ottavo motivo è fondato e va accolto, in adesione all'interpretazione vincolante delle norme indicate offerta dalla Corte di giustizia nella causa C- 546/09 Aurubis Balgaria AD, richiamata dalla ricorrente.

7.3. Secondo la CGUE, in ragione dei principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di legalità dei reati e delle pene è vietato alle autorità nazionali applicare ad un'infrazione doganale una sanzione non espressamente prevista dalla normativa nazionale, e pertanto l'art. 232, n. 1, lett. b), del CDC deve essere interpretato nel senso che gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi di tale disposizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento di detto importo. In conseguenza, in assenza di disposizioni pertinenti nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, l'art. 214, n. 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali, in forza di tale disposizione, non possono addebitare al debitore dell'obbligazione doganale interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell'originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione.

8.1. In conclusione, il controricorso dell'Agenzia delle dogane va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale adesivo proposto da A. SRL, così riqualificato il controricoro, va dichiarato anch'esso inammissibile; il ricorso principale va accolto sull'ottavo motivo, infondato il quarto motivo, assorbito il sesto ed inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, sul punto va accolto il ricorso originario.

8.2 In ragione del parziale accoglimento del ricorso su un unico motivo le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate con riguardo alla CAD, alla A. SRL ed all'Agenzia delle dogane. Le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano in ragione della complessità della questione.

 

P.Q.M.

 

- dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo, così qualificato il controricorso proposto dalla A. SRL;

-  dichiara inammissibile il controricorso proposto dall'Agenzia delle dogane;

-  accoglie il ricorso principale, fondato l'ottavo motivo, infondato il quarto, assorbito il sesto ed inammissibili gli altri;

- cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario sul punto;

- compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità e delle fasi del giudizio di merito tra la CAD, la A. SRL e la Agenzia delle dogane.