Prassi - INPS - Circolare 02 marzo 2017, n. 42

Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli - Istruzioni procedurali e contabili - Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

In data 11 gennaio 2017 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.), per la riscossione dei contributi associativisulle prestazioni di disoccupazione agricola dovuti dagli iscritti.

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

I lavoratori agricoli beneficiari delle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione, possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d’identità.

La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: F.N.A.L.

La misura del contributo dovuto a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

L'Istituto verserà all’ Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art.8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

L'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

L’ Organizzazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Organizzazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’ Organizzazione.

 

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.), sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):

- GPA25600 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.);

-  GPA11600 - per la rilevazione del debito verso la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11600 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 6 della convenzione in oggetto.

Si comunica che la sede legale della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) è in via Enrico Toti, n.3 - Alpignano (TO).

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI (F.N.A.L.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL’INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852

 

Articolo 1

Oggetto

 

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'Organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale richiedente la prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.

 

Articolo 3

Misura del contributo

 

La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

 

Articolo 4

Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'ARTICOLO 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto ed allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare, in allegato, copia del documento di identità.

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

L’Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

 

Articolo 5

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

E' priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.

La delega alla riscossione della quota associativa deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

Agli effetti della presente convenzione la delega alla riscossione della quota associativa esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS verserà all'Organizzazione, senza onere di interessi, l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo ARTICOLO 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 (quattro) bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'Organizzazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

 

Articolo 7

Fornitura dati

 

L'INPS metterà a disposizione delle Associazioni di categoria, sui servizi on line, l'applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'Organizzazione Sindacale.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi on-line potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Articolo 8

Costi

 

L’organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi e a trattenere gli importi relativi sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- gestione delega per singola prestazione Euro 0,8.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L’Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione.

 

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 11

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'Organizzazione, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e così, di tre anni in tre anni. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 12

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 13

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPA11600
Denominazione completa Debito verso la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.), per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli - Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione abbreviata DEB.V/F.N.A.L. CTR.SIND.DS AGR.-ART.2 L.852/73
Tipo variazione I
Codice conto GPA25600
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)  - Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione abbreviata CTR.SIND.SU DS. AGR. C/F.N.A.L.-ART.2 L.852/73