Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21285

IVA - Richiesta di rimborso in sede di dichiarazione - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

B.S. s.p.a. (che ha poi ceduto il credito a A.F. s.p.a., appartenente al Gruppo Bancario U.), nella qualità di cessionaria del credito di £ 2.189.905.000 di S.I.R. s.r.l. relativo al rimborso di imposta IVA, risultante dalla richiesta di rimborso in sede di dichiarazione IVA presentata nel 1992, all'esito del mancato rimborso da parte dell'Ufficio IVA, propose domanda innanzi alla CTP di accertamento del diritto al rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi dalla data della domanda di rimborso (nonché agli interessi anatocistici dalla data di presentazione del ricorso. La CTP rigettò il ricorso. L'appello proposto da B.S. s.p.a. venne parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, sulla base della disposta CTU, riconobbe la spettanza di euro 855.849,00 a titolo di rimborso.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi A.F. s.p.a. e per essa U.M.B. s.p.a.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda, riproposta in appello, di condanna al pagamento degli interessi sul rimborso dovuto e di applicazione dell'anatocismo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 38 bis d.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 1282 c.c. Osserva la ricorrente che in base all'art. 38 bis, sulle somme oggetto di rimborso decorrono gli interessi nella misura prevista dal novantesimo giorno a decorrere dalla richiesta di rimborso.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1224, comma 1, c.c. e 1283 c.c. Osserva la ricorrente che spettano sul rimborso IVA gli interessi anatocistici.

Il primo motivo è fondato. Nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso la ricorrente ha enunciato il contenuto delle domande rispetto alle quali vi sarebbe stata omissione di pronuncia da parte della CTR. Trattandosi di violazione procedimentale è consentito l'accertamento del fatto processuale. Quanto esposto in ricorso, circa la proposizione della domanda, risulta verificato mediante l'esame del fascicolo processuale. Come risulta evidente il giudice tributario ha omesso di pronunciare sulle domande in questione, essendosi limitato a statuire solo in ordine alla spettanza del capitale corrispondente al rimborso richiesto.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.