Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 febbraio 2017, n. 4785

Accertamento fiscale - Avviso di accertamento IVA e IRAP - Presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi

 

Fatto e diritto

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Palermo, sez. distaccata di Catania, di cui in epigrafe.

Il giudizio fa riferimento alla s.n.c. (...) in liquidazione ed ha ad oggetto un avviso di accertamento iva + irap per l'anno 2000.

La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 e l'Ufficio aveva elevato un accertamento con il quale aveva quantificato il maggior reddito con un ricarico del 15%.

Investita della relativa impugnazione, proposta dai liquidatori dell'anzidetta società, la CTP di Palermo, partendo dal presupposto che non erano stati indicati i dati, le notizie, le presunzioni e gli elementi di fatto su cui si basa il singolo accertamento, lo ha ritenuto carente sotto l'aspetto motivazionale, determinando, comunque, equa una percentuale di redditività media pari al 9%.

La CTR di Palermo, sezione distaccata di Catania, con la sentenza oggetto del presente ricorso, accoglieva sia l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, sia il ricorso originario della società innanzi indicata, ritenendo, da un lato, che la rideterminazione della percentuale di redditività al 9% "non elimina l'errore di fondo in quanto non tiene conto dei dati esposti nella dichiarazione IVA", dall'altro, che "la ricostruzione dell'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato appare fortemente viziata non essendo supportata da elementi probatori certi" e senza alcun riferimento a dati oggettivi.

La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce due motivi di ricorso.

Con il primo l'Ufficio lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 2, co. 7, d.p.r. 322/88 (ndr artt. 2, co. 7, d.p.r. 322/98); 41, co. 2, e 38, co. 3, d.p.r. 600/73, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto il ricarico del 15%, innanzi indicato, si giustifica, posto che, avendo i liquidatori dichiarato di avere presentato la dichiarazione con un ritardo superiore ai novanta giorni rispetto alla scadenza del termine previsto dalla legge, esso va parificato alla sanzione prevista per omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle.

Con il secondo motivo lamenta omessa petizione su di un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla richiesta di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione, sorretta da specifiche argomentazioni articolate dall'Ufficio.

Si sono, altresì, costituiti, nella qualità di liquidatori della società, i signori (...) e (...), con proprio controricorso, con il quale deducono la genericità dei motivi di ricorso, rilevando che la CTR non si è pronunciata sulla questione relativa alla inammissibilità dell’appello, per assenza di motivi specifici.

I suddetti liquidatori hanno depositato, altresì, memoria ex art. 378, c.p.c., con la quale, insistendo sulle ragioni già esposte in sede di controricorso, evidenziano l'incompletezza della motivazione dell'avviso di accertamento, in cui non è nemmeno indicato il settore mercantile di riferimento, per cui correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che la ricostruzione operata dall'Ufficio sia viziata in quanto non supportati da elementi probatori certi e da un riferimento a dati oggettivi.

Tanto premesso, inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, stante l'evidente genericità delle doglianze, con cui la ricorrente si limita a fare genericamente rinvio ai motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello, senza confrontarsi con la specifica motivazione sul punto del giudice di secondo grado, che ha rigettato la richiesta di dichiarare inammissibile l'appello, evidenziando come la relativa eccezione, fondata sul mancato deposito di copia dell'appello notificato presso la CTP, fosse infondata sulla base della documentazione e della certificazione in atti.

Fondato, invece, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in quanto il giudice di secondo grado, con affermazione peraltro apodittica, con riferimento alla mancanza di elementi probatori certi e di dati oggettivi in grado di giustificare la ricostruzione operata dall'Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato, non coglie il cuore della questione ben evidenziata dalla ricorrente.

Ed invero, come affermato dall'art. 2, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, "le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni", come quella di cui si discute, "si considerano omesse", pur costituendo "titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Stante l'equiparazione tra dichiarazione fuori termine e omessa dichiarazione, trova, pertanto, applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. trib., 03/10/2007, n. 20708). Ne consegue che la sentenza impugnata, fondata su di un evidente errore di diritto, nel non considerare che, per le ragioni esposte, l'accertamento del quantum della pretesa tributaria, può essere fondato su presunzioni semplici, prive del requisito di cui al comma 3 dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Regionale Sicilia in diversa composizione, che provvedere alla decisione del proposto gravame uniformandosi ai principi di diritto innanzi.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa e rinvia anche per le spese alla Commissione Regionale Sicilia in diversa composizione.