Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 21 febbraio 2017

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità per il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

 

Art. 2

Presentazione dell'istanza

 

1. I soggetti interessati presentano, assolta l'imposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di cui all' all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le seguenti modalità:

a) coloro che presentano istanza in modalità cartacea inviano la stessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 7, viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma;

b) coloro che presentano istanza tramite posta certificata trasmettono la stessa all'indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it(1) (2).

2. I soggetti interessati devono dare prova nell'istanza di aver assolto l'imposta di bollo.

3. L'istanza è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è corredata dalla documentazione ivi prevista.

4. Nel caso in cui l'istanza presentata è incompleta o carente della documentazione prevista, la Direzione generale competente richiede una eventuale motivata integrazione documentale della stessa, da trasmettere al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, lettera b).

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(1) Comma modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 16 novembre 2018, a decorrere dal 27 novembre 2018.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 16 novembre 2018, a decorrere dal 27 novembre 2018.

 

Art. 3

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 1° marzo 2017, n. 50.