Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2016, n. 19351

Tributi - Società in liquidazione - Accertamento fiscale - Notifica presso abitazione del liquidatore

 

In fatto e in diritto

 

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF srl in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell'avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell'abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di Besana in Brianza non poteva ritenersi completa difettando la prova dell'invio della raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt.145 e 140 c.p.c. in relazione agli artt. 360 c. l n.3 e 4 c.p.c., osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l'alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell'atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.

Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione degli artt. 2700 c.c. e 140 c.p.c. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell'invio della raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell'invio di detta raccomandata ancorché non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R. Peraltro, gli atti compiuti dall’ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art.2700 c.c.

Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell'art.145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2 l. n. 263/2005 non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società-cfr.Cass.n.6693/2012-,

A tale principio non si è uniformato il giudice dì appello.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c. è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l'ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 -cfr.Cass.n.25789/2014; Cass.n. 12856/2014-.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell'invio della raccomandata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.