Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28097

Esattore autostradale "part-time" - Differenze retributive - Principio di non discriminazione lavoratore a tempo pieno

 

Rilevato

 

che, con la sentenza n. 496/2012, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 3764/09, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale la società A.I. spa era stata condannata, previa declaratoria di nullità dell'art. 24 comma 5 del CCNL 16.2.2000, al pagamento in favore di P.S. della somma di euro 5.646,42, a titolo di differenze retributive a questa dovute quale esattore autostradale "part-time" cui non era stato corrisposto lo stesso trattamento degli esattori a tempo pieno;

che avverso tale decisione l'A.I. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati con memoria; che P.S. ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste.

 

Considerato

 

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.lgs n. 62/2010 per avere la Corte territoriale errato nell'identificazione del principio di non discriminazione con quello di parità di trattamento, giungendo ad affermare una meccanica trasposizione dei diritti retributivi riconosciuti ai lavoratori a tempo pieno con quelli a tempo parziale; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del CCNL di settore del 16.2.2000, per avere i giudici di secondo grado erroneamente ricondotto il rapporto della S. alla tipologia di cui all'art. 9 comma 3 del citato CCNL; che i due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati;

che la sentenza gravata, infatti, è coerente con i principi giurisprudenziali (tra le altre Cass. 28.9.2011 n. 17726; Cass. 28.7.2011 n. 16584) affermati in sede di legittimità (dai quali non si intende discostare) in fattispecie analoghe a quella di cui è processo, secondo cui in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del D.lgs n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1 comma 3 dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970 e succ. modifiche), con la conseguenza che, ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato perché i giudici di secondo grado hanno correttamente applicato tale meccanismo logicointerpretativo nell'accertare il diritto oggetto della pretesa e nel calcolare le relative differenze retributive spettanti alla S.; che, al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.