Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO - Sentenza 02 dicembre 2016, n. 4190

Tributi - Agevolazioni fiscali prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla data di stipula dell’atto - Causa di forza maggiore - Lungaggini burocratiche relative alla richiesta di ristrutturazione

 

Avverso la sentenza n 357/01/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che accoglieva, annullando l'atto impugnato e la relativa iscrizione a ruolo, il ricorso presentato dalla Sig.ra T.M.O. contro l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania - relativamente ad avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, art. n. 2006/CADO28563 C.U., per differenza tra le imposte ordinariamente dovute e quelle percette in sede di registrazione con applicazione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa ex art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla data di stipula dell’atto, depositava appello, in data 20.12.2012, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania insistendo sulla tardività del trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile da effettuarsi entro 18 mesi dall'atto pubblico, a nulla rilevando, agli effetti di che trattasi, la realtà fattuale, non ravvisandosi, nel caso in esame, un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore.

Chiede pertanto, l'accoglimento dell’appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata.

La parte contribuente deposita, in data 10.01.2013, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.

 

Il collegio osserva

 

che l'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata posto che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della stessa restano validi.

Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo osarne degli atti, hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente riconoscendo che il ritardo del trasferimento nell'immobile oggetto dei benefici fu determinato da lungaggini burocratiche relative alla richiesta di ristrutturazione previa demolizione dell'immobile indipendenti dalla propria volontà e, pertanto, si è verificata urta causa di forza maggiore.

Invero, pur nella apparente chiarezza della norma, non si può non constatare la sussistenza di difficoltà interpretative, nella fattispecie in questione, per le particolarità che essa presenta.

Si ritiene, infatti, che l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati al caso in esame. A tal proposito, la S.C., con la sentenza n. 25880 del 23/12/2015, ha chiarito che, in tema di benefici fiscali "prima casa" la forza maggiore - idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine previsto - deve consistere in un evento imprevedibile ed inevitabile, che può essere ravvisato nell’anomalo ritardo della P.A. nel concedere un’autorizzazione aggiuntiva conseguente alla complessità sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poiché l'inefficienza e il non motivato ritardo dell'ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del contribuente Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata compensando, per la particolarità del caso trattato, le spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l'appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.