Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2016, n. 10203

Tributi - Registro - Trasferimento terreni soggetti a piani urbanistici particolareggiati - Aliquota agevolata - Opere previste dalla convenzione urbanistica già realizzate al momento del trasferimento - Esclusione dei benefici

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società M.I.V. s.r.l. avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33 della legge 388/2000 fruite in relazione al trasferimento di proprietà di un terreno ubicato nel comune di Barbarano Vicentino ed oggetto di atto di compravendita del 27 dicembre 2004.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso proposto dal contribuente sul rilievo che la lottizzazione dell’area, al momento dell’atto non era completata in quanto risultava che nel novembre 2005 vi era stato un atto di cessione a titolo gratuito al comune di Barbarano Vicentino di una porzione di area per uso strada.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, investita dell’appello da parte dell’Agenzia delle entrate, confermava la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate svolgendo un solo motivo.

Resiste con controricorso la contribuente, la quale propone ricorso incidentale e deposita memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 33 legge 388/2000 in quanto la CTR erroneamente ha ritenuto fossero applicabili alla fattispecie in esame le agevolazioni fiscali di cui alla norma, posto che, al momento dell’acquisto del terreno, erano già state realizzate le opere previste dalla convenzione urbanistica.

4. Con il ricorso incidentale la controricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello dovuta al fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva basato l’avviso di liquidazione sul fatto che gli obblighi previsti dalla convenzione urbanistica erano già stati assolti mentre con l’atto di appello aveva introdotto un argomento nuovo, consistente nell’affermazione che l’agevolazione ex art. 33 legge 388/2000 spettava al solo soggetto attuatore delle opere e tale non era la società ricorrente.

5. Osserva la Corte che il ricorso principale è fondato.

Invero va data continuità al principio più volte affermato dalla corte di legittimità secondo cui "Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto" (Cass. n. 13173 del 25/07/2012; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7438 del 27/03/2009: Cass. n. 18679 del 12/05/2010).

La disposizione agevolativi, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, per cui non può spettare nel caso in cui l’edificazione sia già stata completata ad opera del venditore, come è avvenuto nel caso di specie, ove non è contestato che le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione con il Comune erano già state completate al momento dell’acquisto, mentre non rileva la circostanza, posta dalla CTP alla base della decisione di accoglimento del ricorso, che la società contribuente dopo l’atto di acquisto abbia ceduto al Comune parte dell’area da adibirsi a strada, così come previsto dalla convenzione urbanistica.

Invero ciò rileva è la concreta realizzazione delle opere da parte dell’acquirente, posto che all’onere dell’edificazione è connessa l’agevolazione.

Peraltro va, altresì, rilevato che la norma di cui all’art. 33, comma 3, della legge 388/2000 si applicano a seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica con il soggetto attuatore, è applicabile nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato il 27.12.2004.

Tale norma ha previsto una ulteriore condizione per beneficiare dell’agevolazione, ovvero la stipula della convenzione da parte del soggetto che è tenuto ad attuarla nel quinquennio dall’acquisto.

6. Infondato è il ricorso incidentale, da qualificarsi come condizionato, afferente l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia che la CTR avrebbe omesso di dichiarare.

Invero la ragione esplicitata dall’Agenzia delle entrate nell’avviso di liquidazione e nell’atto di appello appare essere la medesima, posto che nell’avviso ha affermato che gli obblighi previsti dalla convenzione (dovendosi intendere anche quelli connessi alla edificazione) risultavano già essere stati assolti e nell’appello ha affermato che i benefici al solo soggetto attuatore delle opere.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per la particolarità della questione trattata e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.