Prassi - COVIP - Delibera 25 maggio 2016

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

 

Delibera:

 

di approvare l'allegato nuovo regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, fissandone l'entrata in vigore alla data del 1° aprile 2017.

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 4 del decreto n. 252/2005.

2. Il regolamento si applica altresì alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui all'art. 20 del decreto n. 252/2005, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.

3. Ai fini del presente regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

 

Titolo I

Documenti informativi

 

Art. 2

Predisposizione e aggiornamento dei documenti informativi

 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per documenti informativi la nota informativa, la cui Sezione I è costituita dalle «Informazioni chiave per l'aderente».

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto n. 252/2005 (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento della Nota informativa in conformità allo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Deposito dei documenti informativi

 

1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota informativa è resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno dell'invio alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto). Alla comunicazione è allegata la Nota informativa.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere inviata alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.

4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP la nota informativa con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui la nota informativa è stata consegnata alla COVIP ovvero è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

 

Art. 4

Variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi

 

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento.

2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono a modificare ed integrare la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e le altre Sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. La Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e ciascuna delle altre Sezioni modificate della nota informativa riportano nel frontespizio la nuova data di efficacia.

3. E' possibile procedere alla redazione di un Supplemento qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni.

4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del modulo di adesione è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP procedono altresì all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e nelle altre Sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei Supplementi. Il nuovo testo dei documenti informativi dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'art. 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare i documenti informativi con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

 

Art. 5

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti dei documenti informativi

 

1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante l'utilizzo di Supplementi, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare i documenti informativi così modificati e l'eventuale nuovo Modulo di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni.

3. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) nuova Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» ovvero altra nuova Sezione della nota informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;

b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

6. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

7. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere inviate alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.

 

Art. 6

Diffusione dei documenti informativi

 

1. I documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il modulo di adesione sono resi disponibili:

a) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e del soggetto istitutore dei fondi pensione aperti e dei PIP e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è ammessa l'acquisizione su supporto durevole, con ciò intendendosi ogni strumento che permetta all'interessato di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

 

Titolo II

Raccolta delle adesioni

 

Art. 7

Modalità di raccolta delle adesioni

 

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente».

2. Contestualmente alla Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» è altresì consegnato il documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, recante una proiezione della pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti.

3. Copia della nota informativa, dello statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta.

4. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.

5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP curano la distribuzione della Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della nota informativa e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea.

6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda dei costi contenuta nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

 

Art. 8

Adesioni ai fondi pensione negoziali

 

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione;

2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del Titolo III.

 

Art. 9

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

 

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'art. 11 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.

3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni del Titolo III.

 

Art. 10

Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione

 

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;

b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione riguardati comunicano all'aderente:

a) l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;

b) la linea di investimento alla quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa al lavoratore la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e la modulistica necessaria per l'opzione di attivazione di ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale modifica della linea di investimento.

6. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

 

Art. 11

Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni

 

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:

a) osservano le disposizioni normative e regolamentari;

b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;

c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione «Informazioni chiave per l'aderente» e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e con le altre Sezioni della nota informativa;

e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;

f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori;

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

l) verificano l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.

 

Titolo III

Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web

 

Art. 12

Ambito di applicazione

 

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati di cui agli articoli 8 e 9, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la disciplina del presente Titolo.

 

Art. 13

Informative presenti sul sito web

 

1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito web, il sito contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:

a) la denominazione e l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;

b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;

c) il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;

d) l'indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP.

2. Sono inoltre rese disponibili sul sito web le informazioni relative a:

a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell'adesione;

b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell'adesione.

3. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene altresì le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.

 

Art. 14

Procedura per il collocamento mediante sito web

 

1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede che l'interessato acquisisca la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e il documento «La mia pensione complementare», versione standardizzata. L'interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall'adesione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 16.

2. E' in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato tra quelli previsti dalla procedura in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a), secondo periodo. I soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.

3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell'acquisizione da parte dell'interessato di quanto previsto al comma 1.

 

Art. 15

Adesione

 

1. Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.

3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del modulo di adesione. Il modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. I soggetti di cui all'art. 1:

a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento web;

b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'art. 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 16.

5. I soggetti di cui all'art. 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4.

6. In fase di adesione può essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico le successive comunicazioni da parte del fondo, ivi compresa la comunicazione periodica.

 

Art. 16

Diritto di recesso

 

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione è conclusa.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta al fondo pensione o al soggetto istitutore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

4. Il fondo o il soggetto istitutore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.

5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all'aderente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 14 giugno 2016, n. 137